Con l’ordinanza n. 2211 del 3 febbraio 2026 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sugli accertamenti fondati sulle presunzioni bancarie di cui all’art. 32 del DPR 600/1973, chiarendo i limiti dell’automatismo inferenziale tra movimentazioni finanziarie e presunzione di reddito imponibile.
Nel caso esaminato, l’Amministrazione finanziaria aveva ricostruito maggiori redditi sulla base di una pluralità di bonifici e movimentazioni bancarie ritenute non giustificate, alcune delle quali intercorrenti tra soggetti appartenenti al medesimo ambito familiare. Il contribuente aveva tuttavia fornito spiegazioni analitiche circa la natura dei flussi, qualificandoli come trasferimenti interni, restituzioni di somme o operazioni prive di autonoma rilevanza reddituale.
La Suprema Corte ha cassato la decisione di merito richiamando il giudice territoriale al rispetto dell’onere motivazionale. La presunzione bancaria, pur rappresentando uno strumento probatorio particolarmente incisivo, non esonera infatti dall’obbligo di valutare in modo puntuale le giustificazioni offerte dal contribuente.
Secondo la Cassazione, la motivazione non può limitarsi al mero richiamo delle movimentazioni bancarie, ma deve confrontarsi concretamente con gli elementi forniti dal contribuente, verificando se le spiegazioni addotte siano idonee a escludere la riconducibilità dei flussi a redditi non dichiarati.
Il principio affermato non ridimensiona la portata dell’art. 32 del DPR 600/1973, che continua a configurare una presunzione legale relativa. Tuttavia, una volta che il contribuente abbia fornito elementi specifici e documentati circa la natura delle movimentazioni, il giudice è tenuto a valutarli in modo effettivo, evitando motivazioni generiche o stereotipate che finirebbero per trasformare la presunzione in un automatismo impositivo.
La pronuncia richiama così l’esigenza di una verifica sostanziale della realtà economica sottostante alle operazioni bancarie. L’accertamento non può arrestarsi al dato meramente quantitativo delle movimentazioni, ma deve ricondurre tali flussi al contesto economico e patrimoniale nel quale si collocano.
Particolarmente delicata risulta la qualificazione delle operazioni che si inseriscono nei rapporti familiari o in movimentazioni interne. In tali contesti, trasferimenti, anticipazioni o restituzioni di somme possono non integrare capacità contributiva, rendendo necessario distinguere tra mera movimentazione finanziaria e reale incremento patrimoniale.
La decisione evidenzia inoltre un profilo economico-finanziario spesso sottovalutato nella prassi accertativa. Quando ogni accredito viene automaticamente assimilato a reddito imponibile può emergere un disallineamento tra il momento dell’imposizione fiscale e la reale disponibilità di cassa del contribuente. Il rischio è quello di generare una pretesa impositiva non coerente con l’effettiva capacità contributiva, in quanto il flusso finanziario contestato potrebbe non aver prodotto nuova ricchezza.
In chiave operativa, la pronuncia richiama l’attenzione sull’importanza di una gestione coerente e documentata dei flussi finanziari. La tracciabilità bancaria rappresenta certamente un elemento di trasparenza, ma non è di per sé sufficiente: ogni movimentazione deve poter essere ricondotta alla sua effettiva natura economica e contabile.
L’ordinanza n. 2211/2026 conferma quindi che le presunzioni bancarie costituiscono uno strumento incisivo nelle mani dell’Amministrazione finanziaria, ma la loro applicazione non può prescindere da una valutazione sostanziale dei flussi e da una motivazione puntuale. In mancanza di tale verifica, il rischio è quello di trasformare la presunzione in un meccanismo di determinazione automatica dell’imponibile fondato su una lettura meramente quantitativa delle movimentazioni finanziarie.
Corte di Cassazione Sezione TRI Civile Ordinanza 3 febbraio 2026 n. 2211
Data udienza 24 ottobre 2025
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI MARZIO Paolo - Presidente
Dott. LUME Federico - Consigliere
Dott. NAPOLITANO Angelo - Consigliere Rel. Est.
Dott. TARTAGLIONE Giuliano - Consigliere
Dott. TARASCHI Cesare - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15867/2024 R.G. proposto da:
Ru.Fr. (C.F.: (Omissis)), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv. Sa.Ba., con domicilio digitale indicato in atti;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 462/2024, depositata in cancelleria il 17/1/2024;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitano nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025;
Fatti di causa
Con apposito questionario notificato, l'Agenzia delle Entrate invitò il Sig. Ru.Fr. (anche "il contribuente") a fornire spiegazioni in ordine a tutte le movimentazioni bancarie relative a n. 9 conti correnti accesi rispettivamente presso Ba.Ca., l'In.Sa. e Ba.De. Spa con riferimento all'anno d'imposta 2013 e 2014.
Il contribuente ricevuto l'invito contraddittorio n. (Omissis) inviò una pec all'Agenzia delle Entrate rappresentando che: "l'invito è stato consegnato in data 20/04/2018, motivo per cui il sottoscritto si è attivato immediatamente per reperire la documentazione da Voi richiesta. Atteso il breve lasso di tempo tra la data di consegna dell'invito ed il contraddittorio fissato per il 27/04/2018 chiede un breve rinvio dello stesso".
Il contribuente pertanto, ricevuto tale invito, richiese presso la Ba.Ca., e la Sa.Pa., gli assegni e tutti i documenti giustificativi.
In particolare, i versamenti più importanti riguardavano, secondo il contribuente, i bonifici di padre in figlio e dalla moglie giustificati dalla richiesta di primo insediamento in agricoltura, nonché i versamenti che il Sig. Ru.Fr. effettuò come associato nei confronti dell'associazione agricola (Omissis) (di Euro.7.798,98 del 08/08/2013 di Euro.5.002,00 del 10/11/2014 e di Euro. 5.002,00 del 13/11/2014).
Sulla prima contestazione fu rappresentato che il figlio del ricorrente, avendo presentato domanda di primo insediamento, dovette sostenere dei costi ingenti in quanto la domanda non copriva l'intero investimento, e pertanto dovette chiedere un prestito al proprio padre e poi ottenute le somme dall'Ispettorato agrario restituì una parte di tali somme.
Per quanto riguarda invece la seconda contestazione, ossia i versamenti effettuati all'associazione (Omissis) e contestati, il contribuente rappresentò che l'Associazione e il Sig. Ru.Fr. nella qualità di socio ricevettero gli avvisi di accertamento n. (Omissis) anno 2013 e n. (Omissis) anno 2014.
Tali accertamenti furono impugnati sia dal Sig. Ru.Fr. che dall'Associazione e la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia confermò l'annullamento degli accertamenti con la sentenza n. 275/2023 depositata il 11/01/2023.
La Corte Tributaria di II grado della Sicilia, secondo il contribuente, con la sentenza qui impugnata ritenne genericamente e sommariamente che tutti i recuperi fossero legittimi, in violazione dell'obbligo di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente, per ciascuna operazione, e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze.
Avverso la sentenza d'appello indicata in epigrafe, il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
Notificata al contribuente una proposta di decisione accelerata della causa, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., il Ru.Fr. ha chiesto che quest'ultima fosse definita nelle forme ordinarie.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato "Illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 32 D.P.R. 600/73, degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 (malgoverno del riparto dell'onere probatorio)", il contribuente deduce che la sentenza è il frutto di una errata sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, in quanto, sebbene la CTR sembri correttamente individuare la questione controversa, la risolve erroneamente.
L'Agenzia delle Entrate di Enna, argomenta il contribuente, avrebbe emesso un accertamento bancario nei confronti del Sig. Ru.Fr. recuperando a tassazione come ricavi derivanti dalla propria attività commerciale i prestiti infruttiferi concessi con bonifici e assegni al figlio Ru.Lo., i prelevamenti e versamenti eseguiti dal Sig. Ru.Fr. nonché i versamenti come socio effettuati con bonifico all'associazione agricola (Omissis) (di Euro.7.798,98 del 08/08/2013 di Euro.5.002,00 del 10/11/2014 e di Euro. 5.002,00 del 13/11/2014) contestati anche negli accertamenti n. (Omissis) anno 2013 e n. (Omissis) e anno 2014 emessi nei confronti all'Associazione Agricola (Omissis).
Il contribuente richiama i versamenti effettuati sempre dal Sig. Ru.Fr. nei confronti dell'Associazione, che l'Ufficio ritiene non giustificati in contraddizione con sentenze emesse dalla stessa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Caltanissetta.
Ed ancora, il contribuente si lamenta che lo stesso Ufficio ha ritenuto non giustificati i prestiti infruttiferi emessi dal Sig. Ru.Fr. al proprio figlio Ru.Lo. ritenendoli non giustificati, mentre nel corso del giudizio sarebbe stato dimostrato e documentato che il padre, ossia il Sig. Ru.Fr., aveva prestato i soldi al figlio Ru.Lo. in virtù dell'avvio di nuovo insediamento avvenuto nel 2013 che ha comportato il sostenimento di diverse spese per il proprio figlio Ru.Lo.
Infatti, il figlio del contribuente, avendo presentato domanda di primo insediamento, aveva dovuto sostenere dei costi ingenti, coperti in gran parte dal padre al quale poi le somme sarebbero state restituite.
Pertanto, l'Ufficio senza alcuna motivazione avrebbe ritenuto tali prestiti non giustificati recuperando a tassazione le somme per ben due volte prima in uscita (assegni e bonifici dal padre a figlio) e poi entrate (restituzione prestito dal figlio al padre).
Ed ancora, afferma il contribuente che l'Ufficio, senza alcuna motivazione, avrebbe ritenuto legittimo il recupero a tassazione della somma di Euro. 14.723,72 derivante da una mera estinzione del c/c da Ca. Spa a Ca.It..
Nel 2013 la Ca. Spa è diventata Ca.It., motivo per cui il contribuente aveva estinto il rapporto con la prima per aprire un nuovo conto corrente con Ca.It., ma di fatto i soldi sarebbero rimasti sempre gli stessi.
Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate non avrebbe ritenuto giustificato tale estinzione del conto corrente da Ca. Spa a Ca.It. recuperando a tassazione la somma di 14.723,72.
Ancora, il contribuente si duole che l'Ufficio ha recuperato a tassazione un assegno di Euro.1.276,00 che il Sig. Ru.Fr. avrebbe emesso nei confronti della propria moglie.
Inoltre, il contribuente si duole che l'Ufficio avrebbe sottoposto a tassazione un giroconto di 3.000,00, ossia somme che lo stesso Sig. Ru.Fr. da un proprio conto corrente trasferisce ad un altro conto corrente.
Nel caso di specie, il contribuente avrebbe spiegato all'ufficio che i medesimi soldi, pari a 3.000,00, sarebbero passati da un conto corrente ad un altro sempre intestato a Ru.Fr., pertanto non vi era alcuna ragione di tassare tale operazione. Tuttavia, la CTP di Enna non ha speso alcuna motivazione sulla contestazione rappresentata dal ricorrente.
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato "Nullità per carenza della motivazione in violazione degli artt. 32 D.P.R. 600/73, artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.", il contribuente censura la sentenza impugnata per avere apoditticamente qualificato in blocco come "mere asserzioni" le giustificazioni offerte dallo stesso contribuente ai movimenti bancari assunti a fondamento della ripresa fiscale.
2.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.
L'art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 600 del 1973 pone una presunzione legale relativa a favore dell'Agenzia delle Entrate con riferimento all'accertamento fondato sui dati acquisiti ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 7 del richiamato D.P.R. n. 600, con la conseguenza che il giudice tributario dinanzi al quale sia impugnato l'avviso di accertamento deve adeguatamente motivare sulla idoneità delle prove e delle argomentazioni addotte dal contribuente a superare quella presunzione.
Nel caso di specie, il contribuente aveva dedotto, a fronte della ripresa fiscale fondata sui movimenti bancari, giustificazioni circa quei movimenti nei rapporti tra lui e il figlio, tra lui e la moglie, tra lui e l'associazione agricola di cui faceva parte, ed anche tra più conti correnti a lui stesso intestati (giroconti), che non risultano essere stati adeguatamente indagati dal giudice di appello.
Peraltro, è contraddittorio che il giudice di appello non abbia nemmeno scomputato, dalla ripresa a carico del contribuente, i versamenti fatti a titolo di pagamento delle quote associative a favore dell'associazione agricola (Omissis)-(Omissis), a sua volta oggetto di ripresa fiscale con inclusione delle quote associative nella base imponibile.
3. La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 della Sicilia, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2026.
12-03-2026 14:37
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