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Sentenza

 In tema di accertamento analitico-induttivo dei redditi d’impresa, qualora l’U...
In tema di accertamento analitico-induttivo dei redditi d’impresa, qualora l’Ufficio abbia specificato gli indici di inattendibilità dei dati contabili e dimostrato la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, l’atto di rettifica è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’Amministrazione è tenuta a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla loro contestata antieconomicità.
Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 32899 Anno 2025
Presidente: LENOCI VALENTINO
Relatore: CHIECA DANILO
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23296/2017 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici
dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa
ope legis
-ricorrente-
contro
P.A. -intimata-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELLA SICILIA n. 3041/29/16 depositata l’8 settembre 2016
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 novembre 2025
dal Consigliere Danilo Chieca
FATTI DI CAUSA
All’esito della verifica fiscale condotta dalla Tenenza di Castelvetrano
della Guardia di Finanza, la Direzione Provinciale di Trapani dell’Agenzia 
delle Entrate emetteva nei confronti di A.P., esercente
attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, un avviso di
accertamento parziale ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 mediante
il quale rettificava con metodo analitico-induttivo, ai sensi degli artt. 39,
comma 1, lettera d), dello stesso decreto, 25, comma 1, del D. Lgs. n.
446 del 1997 e 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1973, la dichiarazione
dalla stessa presentata ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA per l’anno
2006, operando le conseguenti riprese a tassazione e irrogando le previste
sanzioni pecuniarie.
I maggiori ricavi contestati dall’Ufficio erano stati determinati applicando
sul costo della merce venduta una percentuale di ricarico medio
ponderato.
La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Trapani, la quale rigettava il
suo ricorso.
La pronuncia di primo grado veniva, però, successivamente riformata
dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia, che con
sentenza n. 3041/29/16 dell’8 settembre 2016, in accoglimento
dell’appello della parte privata, annullava l’atto impositivo.
A fondamento della decisione adottata il collegio regionale osservava
che non poteva ritenersi legittimo l’operato accertamento con metodo
analitico-induttivo, non essendo stata offerta dall’Amministrazione la
prova di comportamenti antieconomici della contribuente tali da
«giustific(are) normativamente il ricorso all’art. 39 co. 1 del D.P.R.
600/73».
Contro questa sentenza l’ -id
est: l’Agenzia delle Entrate, incorporante quella del Territorio ex art. 23-
quater, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012, convertito in L. n. 135 del
2012- ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo
articolato in due distinti profili di censura. La P. è rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi
dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso sono denunciate: (a)ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
39 e 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973; (b)a norma dell’art. 360, comma
1, n. 4) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c..
1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere illegittimo il
ricorso da parte dell’Amministrazione Finanziaria al metodo di
accertamento analitico-induttivo.
1.2 I giudici d’appello non avrebbero, infatti, adeguatamente valutato
una serie di elementi raccolti nel corso dell’attività di indagine svolta dalla
Guardia di Finanza da cui sarebbe stato possibile inferire l’antieconomicità
dei comportamenti tenuti dalla P.  e l’inattendibilità delle sue
scritture contabili, pur formalmente corrette.
1.3 Viene, al riguardo, dedotto che dalle stesse dichiarazioni rese dalla
contribuente ai finanzieri era evincibile l’esistenza di vendite , in
quanto: (a)gli scontrini fiscali acquisiti durante la verifica non attestavano
gli sconti da lei asseritamente praticati in favore dei clienti; (b)era stata
riscontrata una significativa differenza fra la percentuale di ricarico
indicata dalla contribuente, a suo dire identica per tutti i prodotti
commercializzati, e quella effettivamente applicata sulle vendite, come
ricostruita dai verificatori in applicazione del criterio della media
ponderata, ritenuto in grado di assicurare un risultato .
1.4 Il ricorso è fondato.
1.5 Per consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, costituisce
presupposto per procedere all’accertamento dei redditi con metodo
analitico-induttivo la complessiva inattendibilità delle scritture contabili,
ancorché le stesse risultino formalmente corrette.
Detta inattendibilità deve essere valutata sulla base di presunzioni
semplici ex art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973, alla
stregua di criteri di ragionevolezza (cfr. Cass. n. 16943/2024, Cass. n.
28036/2022, Cass. n. 22184/2020, Cass. n. 19550/2012).
1.6 È altresì costante nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione
secondo cui, in tema di accertamento analitico-induttivo dei redditi
d’impresa, qualora l’Ufficio abbia specificato gli indici di inattendibilità dei
dati contabili e dimostrato la loro astratta idoneità a rappresentare una
capacità contributiva non dichiarata, l’atto di rettifica è assistito da
presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che
null’altro l’Amministrazione è tenuta a provare, se non quanto emerge dal
procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul
contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate,
anche in relazione alla loro contestata antieconomicità (cfr., ex multis,
Cass. n. 9131/2025, Cass. n. 30664/2022, Cass. n. 7382/2021, Cass. n.
27384/2020, Cass. n. 27804/2018).
1.7 Nel caso di specie, i suenunciati princìpi di diritto non sono stati
correttamente applicati dalla CTR siciliana, la quale ha accolto l’appello
della contribuente sulla scorta della seguente motivazione: - «nel p.v.c. ...
della Guardia di Finanza, al quale si richiama l’avviso di accertamento
impugnato, ... non si da(va) atto di alcuna irregolarità contabile o nella
dichiarazione presentata, né (di) altre notizie comunque acquisite»; -
«nulla ven(iva) detto sulla presunzione di vendite in ”nero“ ..., se non una
labiale affermazione conseguente all’accertamento operato e non
antecedente»; - «l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la
correttezza delle proprie dichiarazioni grava ... sul contribuente soltanto in
caso si rilevino comportamenti antieconomici che giustifichino
normativamente il ricorso all’art. 39 co. 1 del D.P.R. 600/73»; - la «prova
di comportamenti antieconomici della contribuente... non p(oteva) dirsi
raggiunta, almeno in misura tale da fondare la legittimità
dell’accertamento impugnato».
1.8 Da quanto precede si ricava che la Commissione regionale ha
attribuito decisivo rilievo al mancato riscontro di irregolarità formali nelle
scritture contabili tenute dall’imprenditrice sottoposta a controllo, senza
avere riguardo agli indizi offerti dall’Amministrazione a dimostrazione della
loro inattendibilità.
1.9 I giudici «a quibus» hanno, inoltre, affermato che un accertamento
di tipo analitico-induttivo può ritenersi legittimo soltanto qualora venga
fornita la «prova di comportamenti antieconomici del contribuente».
1.10 Sennonchè, come innanzi si è avuto modo di chiarire, per
legittimare l’utilizzo di tale metodo di determinazione del reddito è
sufficiente che l’Ufficio individui gli indici di inattendibilità dei dati contabili
esaminati e ne evidenzi l’astratta idoneità a rappresentare una capacità
contributiva non dichiarata, spettando poi al contribuente dimostrare la
regolarità delle operazioni effettuate, anche sotto il profilo della loro
contestata antieconomicità.
1.11 Su quest’ultimo punto, la CTR si è genericamente limitata ad
osservare che la P. aveva addotto a giustificazione di «alcune
discordanze» il «ricorso ad usuali pratiche di sconto», senza però dare
conto di aver verificato se quelle asserzioni fossero adeguatamente
supportate sul piano probatorio.
1.12 Alla luce delle considerazioni svolte, la decisione in scrutinio appare
affetta dal prospettato «error in iudicando», essendosi erroneamente
discostata dall’insegnamento nomofilattico dianzi ricordato.
2. Va, conseguentemente, disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e
384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del
1992, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di
giustizia tributaria di secondo grado, già CTR, della Sicilia, in diversa
composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia
uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
2.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la pronuncia sulle spese
del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda
parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in
diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria
della Corte Suprema di Cassazione, in data 5 novembre 2025.
Il Presidente
Valentino Lenoci
Avv. Antonino Sugamele

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