L’agevolazione non spetta in base al solo dato formale dell’affiliazione al Coni, in quanto il contribuente ha il preciso onere probatorio di dimostrare il reale intento dell’associazione.
«Ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui all’art. 1 della legge n. 398 del 1991 (regime agevolato per le associazioni dilettantistiche senza scopo di lucro), rileva la qualificazione dell’associazione sportiva dilettantistica quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, nell’art. 111, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma 8) del d.P.R. n. 917 del 1986. Alla formale conformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l’esigenza di una verifica in concreto sull’attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f) degli artt. 148, comma 8, del vigente D.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto quale schermo di un’attività commerciale svolta in forma associata».
04-01-2025 04:06
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