In tema di accertamenti bancari è il contribuente a dover dimostrare che i movimenti sul conto corrente abbiano un’attinenza con le dichiarazioni già presentate al Fisco.
Secondo la Cassazione (ordinanza n. 13761/25), inoltre, ai fini della movimentazione bancaria incidono anche prelievi e versamenti eseguiti dal convivente e dai familiari del contribuente sotto accertamento nel caso risulti l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti.
Come superare le presunzioni
Si legge nella decisione di legittimità che al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall’articolo 32 del Dpr 29 settembre 1973 n. 600, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività.
Verifica allargata a coniugi e parenti
In questo contesto, «a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturenti da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, eccepire l’incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati». La Corte ricorda che «le verifiche fiscali finalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono anche indirizzarsi sui conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilità a quest’ultimo da elementi sintomatici, quali: il rapporto di stretta familiarità, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta considerato, l’infedeltà delle dichiarazioni e l’esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della maggiore redditività riferita a dette persone».
26-05-2025 05:41
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