Divorzio breve e agevolazioni fiscali cd. “prima casa” (legge 898/1970, articoli 5 e 6)
Corte di Giustizia Tributaria Lombardia, Sez. XVI, sentenza 29 gennaio 2025 n. 352 – Pres. Greco, Cons. Rel. Ghinetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
24/01/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Relatore
POLITANO GIAN CARLO, Giudice
in data 24/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1065/2023 depositato il 30/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2786/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 7
e pubblicata il 17/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 052625-000 A.001 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 052626-000 A.001 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Sentenza n. 352/2025
Depositato il 29/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riformare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, ripristinare la piena ed
integrale legittimità degli avvisi di liquidazione impugnati; vinte le spese.
Resistente/Appellato: confermare l'appellata sentenza, vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dalla notifica, in data 13 ottobre 2021 di n. 2 avvisi di liquidazione nei
confronti del contribuente Resistente_1, con i quali l’Ufficio, in relazione all’atto Notaio Nominativo_1
del 15.12.2015, registrato il 17.12.2015, serie 1T, n. 052625 provvedeva a revocare:
- con l’Avviso n. 2015 1T 052625 000, l’aliquota IVA agevolata del 4% prevista per l’acquisto di case di
abitazione non di lusso, di cui alla Tabella A, parte seconda, n. 21 allegata al DPR n. 633/1972, per
violazione delle disposizioni dell’art. 1, nota IIbis, della Tariffa parte prima allegata al DPR n. 131/1986.
Per l’effetto, accertava una maggiore IVA di € 6.150,00 ed irrogava, contestualmente, la correlata
sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.845,00;
- con l’Avviso n. 2015 1T 052626 000, l’aliquota ridotta dell’imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a
medio e lungo termine finalizzate all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione di immobili ad uso
abitativo e relative pertinenze, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 1 della Tariffa parte prima allegata
al DPR n. 131/1986. Per l’effetto, accertava una maggiore imposta sostitutiva di € 1.435,00 ed irrogava,
contestualmente, la correlata sanzione amministrativa pecuniaria di € 430,50.
I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di tali provvedimenti emessi dall’Amministrazione Finanziaria
risiedevano, ad avviso della stessa, nella disciplina prevista dal DPR n. 131/1986, in materia di
agevolazioni fiscali cd. “prima casa”, in quanto la vendita dell’immobile, acquistato usufruendo dei predetti
benefici fiscali, era avvenuta prima del decorso dei cinque anni dall’acquisto, ed il Sig. Resistente_1 non aveva
provveduto al successivo acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale entro il termine di
un anno. Infatti, in data 25.07.2014 il contribuente contraeva matrimonio con la sig.ra Nominativo_2,
e in data 17.12.2015 essi acquistavano, l’appartamento sito in Luogo_1, Indirizzo_1
, censito al Catasto Fabbricati al foglio 322, mappale 248, subalterno 126, allo scopo di adibirlo alla
propria abitazione familiare. I coniugi usufruivano dei benefici fiscali per la prima casa.
Dopo appena due anni, tuttavia, i Sig.ri Resistente_1 e Nominativo_2 convenivano di procedere alla cessazione degl
effetti civili del loro matrimonio; all’uopo, optavano per la procedura semplificata, prevista dall’art. 12 della
legge n. 162/2014. Di conseguenza, resa il 06.06.2017 dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Milano la prima dichiarazione al fine di ottenere lo stato di “separazione civile”, il giorno 11.12.2017 essi
comparivano nuovamente dichiarando espressamente, tra l’altro, di “volere la cessazione degli effetti
civile del matrimonio” e sottoscrivevano il relativo accordo. Infine, essi confermavano la loro intenzione il
successivo 15 gennaio 2018, giorno dal quale cominciavano a decorrere gli effetti dell’accordo
medesimo. I Sig.ri Resistente_1 e Nominativo_2 decidevano quindi di vendere la casa precedentemente acquistata in
comunione dei beni; nel giugno 2018, pertanto, alienavano il predetto bene in favore dei Sig.ri
Nominativo_3 e Nominativo_5, giusto atto Notaio Nominativo_1 del 18.06.2018, registrato il 22.06.2018,
serie 1T, n. 27565.
Con ricorso-reclamo notificato il 13/12/2021, il contribuente ha proposto reclamo sulla base delle seguenti
argomentazioni: In via preliminare, “nullità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa
applicazione: dell’art. 42, commi 1° e 3°, d.p.r. 600/73; dell’art. 17, comma 1° bis, del d. lgs. 165/2001 -
ossia per mancanza di valida delega”; nel merito, il contribuente ha eccepito invece “illegittimità degli
avvisi impugnati per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1, comma 4, nota
II bis, della tariffa, parte prima, allegata al dpr n. 131/1986 e 19 della l. n. 74/1987.”
Con sentenza n. 2786/07/22, la C.T.P. di Milano ha accolto l’impostazione difensiva di Parte privata, con
compensazione delle spese processuali. Premessi brevi cenni in ordine allo svolgimento del giudizio, i
Giudici di primo grado così hanno deciso:
“In merito all'eccezione preliminare, alla luce della documentazione prodotta dall'Ufficio ed in particolare
l'atto di conferimento delega di firma alla dott.ssa Nominativo_6 n. 0002752 del 27-05-2021, il ruolo dei
dirigenti, da cui risulta l'inquadramento dirigenziale del Direttore ed il ruolo del personale dell'Agenzia
delle Entrate inquadrato nelle aree funzionali (da cui si rileva l'inquadramento del delegato nella terza
area funzionale) si evince che quanto oggi impugnato veniva sottoscritto dalla Dott.ssa Nominativo_6 in virtù di
delega di firma conferita dal Direttore Provinciale, Nominativo_4, Dirigente di Ruolo dell'Agenzia,
nominato a seguito di concorso pubblico ed incaricata di funzioni dirigenziali e si inserisce, pertanto, nel
quadro dispositivo di delega di firma, così come disposto dal Direttore Provinciale.
Nel merito, si condivide l'applicabilità dei benefici di legge ai trasferimenti immobiliari effettuati a seguito di
separazione tra coniugi, quale che sia la forma che i negozi concretamente vengano ad assumere, ove
siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale. Non si ritiene infatti giustificato un
differente trattamento fiscale a seconda che i coniugi abbiano optato per la separazione giudiziale
piuttosto che per quella semplificata di cui all'art. 12 del D.L. n. 132/2014. (…) Se la ratio della
disposizione è quella di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della
separazione o del divorzio, si ritiene che l'atto di vendita a terzi di un immobile in comproprietà tra coniugi
che sia originato dalla loro separazione consensuale (ex art. 12 del D.L. n. 132/2014) e non giudiziale,
debba rientrare nella negoziazione globale dei loro rapporti in quanto anche in tal caso la relativa causa
risiede nello spirito di sistemazione, in occasione dell'evento della separazione, dei rapporti patrimoniali
maturati nel corso della convivenza matrimoniale. E ciò a giudizio di questa Corte anche alla luce della
sentenza n. 2111/2016 della Corte di Cassazione che ha affermato l'applicabilità dei benefici di legge, tra
gli altri, anche ai trasferimenti immobiliari effettuati a seguito di separazione tra coniugi, quale che sia la
forma che i negozi concretamente vengano ad assumere, ove siano volti a definire in modo
tendenzialmente stabile la crisi coniugale”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l’Ufficio, deducendo vizio di motivazione laddove la CTP ha
travisato la portata dell’art. 19 della L. 74/1987, per le ipotesi di esenzione “dall’imposta di bollo, di
registro e da ogni altra tassa” su atti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
Il contribuente si è costituito chiedendo la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello dell’ufficio è fondato.
Si discute della portata della clausola di favore di cui all’art. 19 della L. n. 74 del 1987 rubricato “Esenzioni
per gli atti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio”, recante nuove
norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, in vigore dal 12 marzo 1987, il quale
dispone che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del
matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e
cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della L. 1°
dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), “sono esenti dall’imposta di
bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
Come ha affermato la S.C. con ordinanza n. 22023/2017, la ratio della agevolazione – ammesso che
comprenda la decadenza dal beneficio fiscale che ne occupa – si giustifica con il favore per accordi, fra
parti spesso “asimmetriche”, che ricevano l’omologazione del giudice.
Infatti, il D.L. n. 132/2014, che ha introdotto la separazione consensuale, ovvero – in presenza delle
condizioni di legge – il c.d. “divorzio breve” davanti all’Ufficiale di stato civile, prevede all’art. 12 che la
separazione consensuale “non può contenere patti di trasferimento patrimoniale”. Ne consegue, come
correttamente osservato dall’ufficio, che eventuali pattuizioni in tal senso fra i coniugi non rientrano nella
procedura semplificata e, pertanto, anche se presenti non può trovare applicazione la disciplina
agevolativa invocata.
Solo per completezza, pur non essendo stata specificamente riproposta l’eccezione preliminare
dell’originario ricorrente, va confermato che già in primo grado l’Ufficio ha fornito prova documentale della
valida delega di firma dell’atto impugnato, conferita da titolare di funzione dirigenziale.
La natura di mero diritto della causa e l’assenza di specifica giurisprudenza di legittimità sul punto
consentono l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte accoglie l’appello dell’Ufficio confermando gli avvisi di liquidazione impugnati.
Spese compensate.
Data a Milano il 24 gennaio 2024
Il Presidente: Greco
Il Consigliere est.: Ghinetti
18-04-2025 16:30
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