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Sentenza

Associazioni e fondazioni. Associazioni non riconosciute (associazioni di mutuo ...
Associazioni e fondazioni. Associazioni non riconosciute (associazioni di mutuo soccorso). Rapporti esterni. Responsabilita’ di chi agisce per l’associazione associazione non riconosciuta. Responsabilità dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa per debiti tributari.Presupposti. Fondamento. Rilevanza della posizione rivestita nella compagine sociale. Limiti.
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità solidale prevista per le persone che hanno agito in nome dell’associazione ex art. 38 c.c. si applica, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, al soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione, consistenti nella direzione della gestione complessiva dell’associazione nel periodo considerato, dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’associazione stessa, fermo restando che il richiamo all’effettività dell’ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura.
Corte di Cassazione Sezione 6 TRI Civile Ordinanza 13 dicembre 2022  n. 36470

Data udienza 19 ottobre 2022


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio - Presidente

Dott. LUCIOTTI Lucio - Consigliere

Dott. SUCCIO Roberto - Consigliere

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. - Consigliere

Dott. PENTA Andrea - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19973/2021 proposto da:

Agenzia delle Entrate (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS)) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), nato a (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e residente in (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'Avv. (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), in virtu' di procura speciale posta in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 383/2021 emessa dalla CTR Abruzzo il 13/05/2021 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Penta Andrea.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara avverso l'avviso di accertamento con il quale, con riferimento all'anno d'imposta 2014, era stato accertato un maggior reddito nei confronti dell'associazione (OMISSIS) di cui si assumeva che il contribuente fosse presidente.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, la CTR Abruzzo rigettava il gravame, evidenziando che dalla lettura degli organigrammi dell'associazione per le stagioni sportive 2013/14 e 2014/15, rilasciati dal Comitato Regionale Abruzzo della Lega Nazionale Dilettanti, era emerso che la qualifica di presidente, per l'anno in contestazione, era stata conferita a tale (OMISSIS).

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle

Entrate sulla base di tre motivi.

(OMISSIS) resiste con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato articolo 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullita' della sentenza e/o del procedimento ex articolo 115 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che l'invio della prima dichiarazione presentata, sia pure erroneamente, nel settembre del 2014 dal (OMISSIS) rappresentava un fatto da questi non contestato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullita' della sentenza e/o del procedimento ex articolo 111 Cost., Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 1, 2 e 36, articoli 132 e 274 c.p.c. e articolo 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la CTR reso una motivazione apparente in ordine alla responsabilita' almeno solidale del contribuente, non considerando che, sulla base dell'organigramma dell'associazione, egli rivestiva in ogni caso la qualifica di vice presidente.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 38 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che la responsabilita' solidale prevista dal detto articolo, per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, non e' collegata alla mera titolarita' della rappresentanza della stessa, bensi' all'attivita' negoziale effettivamente svolta.

4. In difformita' con la proposta del Giudice Relatore, il Collegio ritiene che i motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, siano infondati.

In materia di associazioni riconosciute, allorche' lo statuto preveda la figura del vicepresidente vicario e lo autorizzi ad esercitare, in presenza di certe condizioni, le funzioni del presidente, deve presumersi che egli si sia avvalso, nei rapporti con terzi, di tale potere di sostituzione nel rispetto delle previsioni statutarie, con la conseguenza che - in applicazione del principio della vicinanza della prova - spetta all'associazione vincere tale presunzione, essendo essa a conoscenza delle specifiche circostanze che costituiscono il presupposto fattuale per invocare (o negare) la sussistenza della legittimazione rappresentativa sussidiaria del vicario (Sez. 2, Sentenza n. 13774 del 17/06/2014).

La responsabilita' personale e solidale prevista dall'articolo 38 c.c., comma 2, per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non e' collegata alla mera titolarita' della rappresentanza dell'associazione, bensi' all'attivita' negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi (ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell'attivita' dell'ente), con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilita' e' gravato dall'onere di provare la concreta attivita' svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (Sez. 3, Sentenza n. 18188 del 25/08/2014; conf. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8752 del 04/04/2017 e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14465 del 09/07/2020).

In particolare, sempre in tema di associazioni non riconosciute, per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma ex lege, e' chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione nel periodo considerato (cioe' abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura; cfr. Sez. 5, Sentenza n. 25650 del 15/10/2018), dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1602 del 22/01/2019); fermo restando che il richiamo all'effettivita' dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilita' personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Sez. 5, Sentenza n. 5746 del 12/03/2007).

Cio' premesso, la circostanza che il (OMISSIS) avesse inviato, erroneamente (essendo, del resto, la rettifica della stessa stata operata dal presidente a distanza di sei mesi), la prima dichiarazione dei redditi dell'associazione presentata nel settembre del 2014 non e' di per se' sufficiente per configurare a suo carico una responsabilita', vieppiu' se si considera che il contribuente, sulla base dell'organigramma dell'associazione sportiva, rivestiva la qualifica di vice presidente della stessa.

Invero, chi invoca in giudizio tale responsabilita' e' gravato dall'onere di provare la concreta attivita' svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. Nel caso di specie, non e' revocabile in dubbio e, comunque, risulta ex actis che il (OMISSIS) non rivestisse, nel corso del 2014, la carica di presidente dell'associazione.

4.1. La ricorrente sollecita, a ben vedere, una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa nella presente sede di legittimita', che con il motivo in esame, la ricorrente - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e che, essendosi in presenza di una cd. doppia conforme e non avendo la ricorrente neppure dedotto che le decisioni di primo e di secondo grado fossero fondate su ragioni differenti, non potrebbero essere fatti valere, sotto le mentite spoglie della violazione di legge o di error in procedendo (motivazione apparente), vizi motivazionali.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (Cass. Sez. 6 - Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.

Avv. Antonino Sugamele

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