Ricorre l’apparenza della motivazione allorché dalla stessa non sia possibile ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione
Ricorre l’apparenza della motivazione allorché dalla stessa non sia possibile ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata al ricorrente relativa a numerose cartelle, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso del contribuente, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, il giudice tributario d’appello, nel ritenere valida la notifica delle predette cartelle affermando testualmente “….Nel merito, dall’esame delle relate, si può pervenire alla conclusione che le cartelle ritenute dalla CTP non correttamente notificate, ad un’attenta analisi, tale notifica risulta rituale…” aveva reso una motivazione tale non consentire, neppure attraverso varie congetture, la ricostruzione dell’iter logico seguito).
Cassazione, sezione T civile, ordinanza 26 novembre 2024, n. 30507 – Presidente Giudicepietro – Relatore Crivelli
03-12-2024 19:03
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