Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Tributarista Trapani

Sentenza

Imposte sui redditi - Mercante d'arte - Nozione - Tassazione come reddito d&...
Imposte sui redditi - Mercante d'arte - Nozione - Tassazione come reddito d'impresa - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Cassazione SEZ. V

ORDINANZA N. 6874 DEL 08/03/2023 


In tema di redditi d'impresa, il reddito del mercante d'arte - cioè, il soggetto che, a differenza dello speculatore occasionale e del collezionista, professionalmente e abitualmente esercita il commercio delle opere d'arte, ancorché in maniera non organizzata imprenditorialmente, al fine di trarre un profitto dall'incremento del loro valore - va tassato quale reddito d'impresa ex art. 55 del TUIR, poiché, ai fini delle imposte sui redditi, l'esercizio delle attività di cui all'art. 2195 c.c., se abituale, determina sempre la sussistenza di un'impresa commerciale, indipendentemente dall'assetto organizzativo scelto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva qualificato il contribuente come "mercante d'arte" e non quale "collezionista", in ragione del numero e della frequenza delle alienazioni di opere di artisti di rilievo per importi elevati).

Si vedano:

i) Sez. I, Sentenza n. 15769/2004: Ai fini della determinazione del momento in cui inizia l'effettivo esercizio dell'attività di impresa - e dunque, in base all'art. 2082 cod. civ., l'autore acquista la qualità di imprenditore commerciale - fondamentale è il ruolo svolto dal dato dell'organizzazione, poiché in presenza di un'esteriore apparato aziendale la qualità di imprenditore commerciale si acquista anche con il compimento di un singolo atto riconducibile a quella organizzazione ("atto dell'organizzazione"); quando, invece, manca un siffatto apparato esteriore, perché l'attività viene svolta con mezzi anche rudimentali, sufficienti comunque ad integrare il requisito dell'organizzazione, soltanto la reiterazione di atti, oggettivamente suscettibili di essere qualificati come atti d'impresa - i quali possono aversi anche prima che si siano instaurati rapporti con i terzi destinatari del prodotto dell'impresa stessa, allorché siano stati posti in essere atti economici preparatori che permettano di individuare l'oggetto dell'attività ed il suo carattere commerciale - rende manifesto che non si tratta di operazioni isolate, ma di attività professionalmente esercitata. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, la quale aveva riconosciuto la qualità di imprenditore commerciale ad un mercante d'arte in presenza di una rudimentale organizzazione aziendale e dell'acquisto, per la rivendita, di numerose opere d'arte, nonché dello svolgimento di attività promozionali).

ii) Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8982/2017: In tema di IVA, la nozione civilistica e quella tributaristica di "imprenditore commerciale" divergono per il requisito della necessità dell'organizzazione, indispensabile per il diritto civile ma non per il diritto tributario, per il quale rileva, invece, l'aspetto della "professionalità abituale", anche se non esclusiva, dell'attività economica svolta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva qualificato in termini di esercizio di impresa tre cessioni immobiliari effettuate nel medesimo anno d'imposta dal contribuente, senza valutare la ricorrenza degli elementi indicativi di un'attività abituale di vendita di immobili).

iii) Sez. V, Ordinanza n. 31643/2019:Ai fini delle imposte sui redditi, l'esercizio delle attività di cui all'art. 2195 c.c., tra le quali rientrano quelle ausiliarie del mediatore e del procacciatore d'affari, determina sempre la sussistenza di un'impresa commerciale, indipendentemente dall'assetto organizzativo scelto, ma è necessario che sussista il requisito dell'abitualità, da intendersi come attività stabile nel tempo con riguardo al periodo d'imposta.

iv) Sez. V, Ordinanza n. 15021/2020: Ai fini della nozione tributaristica di esercizio di imprese commerciali - non coincidente con quella civilistica - l'art. 51 TUIR richiede lo svolgimento "per professione abituale ancorché non esclusiva" delle attività indicate dall'art. 2195 c.c., ancorché non organizzate in forma di impresa, connotate per caratteristiche di stabilità e ripetitività, anche solo tendenziale e prospettica nel tempo, potendo essere svolte pure in modo non esclusivo e, quindi, contemporaneamente ad altre attività, dandosi luogo, in questo caso, a due distinti redditi. Laddove si tratti di un contribuente persona fisica ovvero di ente diverso da società commerciale, l'indagine sulla professionalità, nel senso suddetto, va effettuata "ex ante" in connessione ad un insieme di fattori da valutare in relazione alla specifica tipologia di attività ed in base all'"id quod plerumque accidit", tra cui la predisposizione dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza