Accertamento fiscale incentrato sul numero dei tovaglioli utilizzati. Per la Cassazione l'equazione va rivista: si devono sottrarre dal totale dei tovaglioli utilizzati dal ristorante una certa percentuale di tovaglioli normalmente impiegati per altri scopi, quali i pasti dei dipendenti e l'uso da parte dei camerieri», senza dimenticare che «ciascun cliente può essere indotto ad usare più tovaglioli» durante il pasto.
Cass. civ., sez. VI – T, ord., 27 aprile 2022, n. 13169
Presidente Mocci – Relatore Francanzani
Rilevato che
il contribuente G.E. ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria - Catanzaro che ha riformato la pronuncia della CTP di Catanzaro, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di ammortamento o neri deducibili e modalità di accertamento (inferenza dal numero di tovaglioli);
che l'Amministrazione è rimasta intimata.
Considerato che
il ricorso è affidato a due motivi;
che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione D.P.R. n. 917 del 1986, art. 102, comma 6, per aver ritenuto la CTR che le spese di manutenzione fossero deducibili nella misura del 3% annuo e, per il primo anno, del 1,5%;
che in tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, le spese sostenute per la manutenzione, riparazione, trasformazione ed ammodernamento di beni materiali strumentali, qualora non siano imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 102, comma 6, nel limite del 5 percento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili e l'eventuale eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi a quello nel quale la spesa è stata sostenuta. (Fattispecie relativa a spese di rifacimento del tetto dell'immobile sede dell'attività di impresa e manutenzione di uno stampo);
che nel caso di specie la CTR non ha applicato la predetta percentuale di legge;
che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione T.U. n. 917 del 1986, oltre che delle disposizioni sul reddito di impresa e violazione art. 2729 c.c., nella sostanza per doppia presunzione in tema di numero di tovaglioli, da cui ricavare i pasti serviti, donde indurre il reddito, oltre a non aver considerato i pasti del personale ed altro;
che l'accertamento induttivo del reddito, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), operato mediante la determinazione dei ricavi di un'impresa di ristorazione in base al consumo unitario dei tovaglioli utilizzati (risultante per quelli di carta dalle fatture o ricevute di acquisto e per quelli di stoffa dalle ricevute della lavanderia), è legittimo, in quanto costituisce un dato assolutamente normale quello secondo cui per ciascun pasto ogni cliente adoperi un solo tovagliolo e rappresentando, quindi, il numero di questi un fatto noto idoneo, anche di per sé solo, a lasciare presumere il numero dei pasti effettivamente consumati, pur dovendosi ragionevolmente sottrarre dal totale una certa percentuale di tovaglioli normalmente utilizzati per altri scopi, quali i pasti dei dipendenti, l'uso da parte dei camerieri e le evenienze più varie per le quali ciascun cliente può essere indotto ad utilizzare più tovaglioli;
che, nel caso di specie, la CTR ha dato conto della riduzione di sfrido a favore del contribuente;
che, pertanto, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Calabria - Catanzaro in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
28-04-2022 19:18
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