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Sentenza

Obbligo di fatturazione in capo agli eredi del de cuius...
Obbligo di fatturazione in capo agli eredi del de cuius
Qualora il de cuius non abbia fatturato la prestazione, l'obbligo si trasferisce agli eredi - ovviamente in nome del parente deceduto - sia nei confronti di soggetti passivi IVA sia nei confronti di "privati consumatori" non soggetti passivi (Risp. AE 19 novembre 2021 n. 785).


L'erede del professionista deceduto dovrà chiedere la riapertura della partita IVA del de cuius e fatturare le prestazioni dallo stesso effettuate, sia nei confronti dei titolari di partita IVA che nei confronti dei clienti non soggetti passivi ai fini IVA.

Infatti, il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l'insorgenza della relativa imponibilità va identificato con la materiale esecuzione della prestazione (Cfr. Cass. SU 21 aprile 2016 n. 8059); ne consegue che qualora il de cuius  non abbia fatturato la prestazione, l'obbligo si trasferisce agli eredi: in forza del disposto dell'art. 35-bis DPR 633/72, ovviamente dovranno fatturare la prestazione eseguita dal de cuius non già in nome proprio, quanto in nome del de cuius.
Avv. Antonino Sugamele

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