Imposte di fabbricazione - Opposizione alle ingiunzioni doganali - Art. 11 d.l. n. 151 del 1991 – Portata - Conseguenze - Giurisdizione delle Commissioni tributarie – Sussistenza - Fondamento.
Cassazione SEZ. UNITE
SENTENZA DEL 23 APRILE 2021, n. 10851
In tema di processo tributario, nelle controversie proposte anteriormente alla riforma dell'art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera dell'art. 12, comma 2, l. n. 448 del 2001, l'opposizione avverso ingiunzioni doganali (nella specie emesse per accise su alcool etilico ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910 e notificate nel 1998) deve essere proposta non dinanzi al giudice civile ordinario ma dinanzi alla Commissione tributaria, alla cui giurisdizione l'art. 11, comma 5, d.l. n. 151 del 1991, conv., con modif., in l. n. 202 del 1991 (applicabile "ratione temporis" fino alla sua definitiva abrogazione per effetto del d.lgs. n. 46 del 1999), pur riferendosi espressamente ai ricorsi contro il ruolo, attribuisce l'intera materia dei tributi elencati nell'art. 67 d.P.R. n. 43 del 1988, tra le quali le imposte di fabbricazione.
In senso conforme, Cass. Sez. U, Sentenza n. 13833 del 2005:Ai sensi dell'art. 11, comma quinto, del d.l. 13 maggio 1991, n. 151 (convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202), l'opposizione avverso il ruolo e l'avviso di mora, emessi per la riscossione dei tributi elencati nell'art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, nei quali è compresa l'imposta di fabbricazione, deve essere proposta dinanzi alle commissioni tributarie e non dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, non assumendo rilievo, in contrario, che detta imposta non fosse inclusa tra i tributi tassativamente indicati nel testo originario (applicabile nella fattispecie "ratione temporis") dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Inoltre, in considerazione dell'evoluzione legislativa nel senso della progressiva estensione della giurisdizione tributaria all'intera materia impositiva (art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostitutivo del citato art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992), deve ritenersi che non può essere consentito al contribuente di sottrarsi alla giurisdizione delle commissioni tributarie - in favore di quella del giudice ordinario -, anticipando il momento fissato per l'accesso alla tutela in tale sede (nella fattispecie, le Sezioni unite hanno rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sia in ordine alla opposizione proposta avverso un "avviso di pagamento" dell'imposta suddetta, sostanzialmente equiparandolo al ruolo, sia in ordine alla domanda, di poco anteriore, con la quale la società contribuente aveva richiesto la declaratoria di non debenza della somma poi oggetto dell'avviso di pagamento).
13-10-2021 20:24
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