Sospensione degli adempimenti e dei versamenti: L'inps pubblica le istruzioni operative
L'INPS fornisce istruzioni sulla sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali alla luce dell'emergenza sanitaria in atto (circ. INPS 9 aprile 2020 n. 52), andando a integrare un recente orientamento di prassi dello stesso Istituto (Circ. INPS 12 marzo 2020 n. 37)
Sospensione dei versamenti contributivi (art. 61, c. 2, DL 18/2020). Sono destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali tutti i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
i datori di lavoro privati;
i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.
I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (e dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020 per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).
Sospensione dei versamenti contributivi (art. 62, c. 2, DL 18/2020). I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a € 2.000.000,00 nel periodo di imposta 2019 hanno diritto alla sospensione dei versamenti da autoliquidazione relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.
Si precisa che la disposizione in trattazione non sospende gli adempimenti informativi, ma soltanto i versamenti con scadenza nell'arco temporale sopra ricordato: pertanto, la sospensione non si applica al termine di decadenza di 6 mesi previsto per il conguaglio o la richiesta di rimborso delle prestazioni (art. 7, c. 3, D.Lgs. 148/2015).
Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale agricola e alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, compresi i professionisti obbligati alla Gestione separata, nel periodo di sospensione indicato non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.
Quote a carico dei lavoratori. Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, conseguentemente, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a loro carico sia quella a carico del lavoratore.
È disposto il riversamento all'Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Lavoratori cessati e versamento della contribuzione. Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata utilizzando sul modello F24 i codici contributo ordinari (ad esempio, DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla Gestione separata).
Modalità di sospensione. Alle aziende con dipendenti sarà attributo uno specifico codice di autorizzazione (“7L”), che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il “7L” verrà attribuito anche ai soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che beneficiano della sospensione fino al 31 maggio 2020, saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7M”. Alle Aziende agricole assuntrici di manodopera sarà attribuito il codice di autorizzazione “7H”.
Contribuzione sospesa da versare al Fondo di tesoreria. La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro. Pertanto, se il datore di lavoro - durante il periodo di sospensione - deve liquidare il TFR o le anticipazioni dello stesso (art. 2120 c.c.), ai fini del calcolo della capienza devono essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.
Artigiani e commercianti. Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, nel periodo di sospensione in esame, non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.
Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata (art. 2, c. 26, L. 335/95). Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata sono sospesi gli adempimenti e i versamenti dei contributi dovuti relativi ai compensi effettivamente erogati come di seguito specificato:
- soggetti che svolgono le attività individuate dal Decreto Cura Italia (art. 61, c. 2, DL 18/2020) (scadenza legale di adempimento e versamento nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020):
- compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020: risulta sospeso sia l'invio dei flussi Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta;
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche (art. 61, c. 5, DL 18/2020) - (scadenza legale degli adempimenti e versamenti nel periodo dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020):
- compensi erogati nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020: risulta sospeso sia l'invio dei flussi Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta;
- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a € 2.000.000,00 nel periodo di imposta 2019 (art. 62, c. 2, DL 18/2020) - (scadenza legale dei versamenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020):
- compensi erogati nei mesi di febbraio 2020: risulta sospeso il versamento della contribuzione dovuta.
Aziende agricole assuntrici di manodopera. Alle posizioni contributive relative alle aziende agricole la cui attività rientra tra quelle individuate dal Decreto "Cura Italia" (art. 61, c. 2, DL 18/2020) è attribuito il codice di autorizzazione “7L”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, articolo 61, comma 2”. Il suddetto codice sarà attributo altresì, alle aziende ricomprese tra quelle turistico/ricettive (art. 8 DL 9/2020).
Per le predette aziende, la sospensione riguarda la trasmissione dei flussi di denuncia della manodopera occupata nel primo trimestre 2020 e i versamenti relativi alla contribuzione del terzo trimestre 2019 aventi scadenza il 16 marzo 2020, prorogata al 20 marzo 2020 (art. 60 DL 18/2020).
Alle posizioni contributive relative ai soggetti individuati dal Decreto "Cura Italia" (art. 62, c. 2, DL 18/2020) , sarà attribuito il codice di autorizzazione “7Q”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”. La sospensione per tali posizioni riguarda i versamenti relativi alla contribuzione del terzo trimestre 2019 aventi scadenza il 16 marzo 2020, prorogata al 20 marzo 2020 (art. 60 DL 18/2020).
Ad integrazione di quanto già stabilito, si rende noto che alle posizioni contributiverelative ai soggetti di cui all'articolo 5 DL 9/2020, sarà attribuito il codice di autorizzazione “7H”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5”.
I codici di autorizzazione sopraindicati saranno attribuiti in automatico a cura della Direzione generale e potranno essere visualizzati sul Cassetto previdenziale delle aziende agricole.
Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare. Nel periodo di sospensione esaminato non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente dei lavoratori in oggetto.
Sospensione dei versamenti contributivi dei datori di lavoro domestico (art. 37 DL 18/2020). I datori di lavoro domestico hanno diritto alla sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020.
Nell'arco temporale indicato giunge a scadenza il pagamento dei contributi per lavoro domestico relativo al primo trimestre 2020. La sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall'INPS la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento “entro 30 giorni dal ricevimento”.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il 31 maggio 2020.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria devono essere effettuati in unica soluzione entro il 10 giugno 2020, senza applicazioni di sanzioni e interessi.
Modalità di recupero dei contributi sospesi. Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi dovranno essere effettuati – in applicazione del combinato disposto delle predette previsioni normative – senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Si sottolinea, al riguardo, che per effetto della novella normativa, la ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020.
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della Riscossione (art. 68, c. 1, DL 18/2020). Sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché da avvisi di addebito (art. 30 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010).
Si ricorda che l'attività di riscossione mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo interessa il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS.
La sospensione interviene ope legis e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.
I versamenti con scadenza nel periodo oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, cioè entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Proroga al 20 marzo 2020 dei pagamenti in scadenza al 16 marzo 2020 (art. 60, c. 1, DL 18/2020). Tutti i versamenti con data scadenza 16 marzo 2020 sono stati automaticamente differiti al 20 marzo 2020. La misura riguarda i versamenti afferenti:
- alle dichiarazioni mensili dei datori di lavoro, pubblici e privati, relative ai periodi retributivi di febbraio 2020;
- alle dichiarazioni di manodopera agricola relative al terzo trimestre 2019 e quelli della contribuzione dovuta dai committenti per il mese di febbraio 2020.
Ulteriori disposizioni rilevanti ai fini contributivi
Con riferimento ai versamenti relativi alla contribuzione volontaria riferita al quarto trimestre 2019 (periodo ottobre – dicembre 2019), con scadenza al 31 marzo 2020, il suddetto termine si intende prorogato d'ufficio.
Da ciò consegue che i versamenti, da effettuarsi con le consuete modalità, sono ritenuti validi se pagati entro il termine del 31 maggio 2020.
17-04-2020 17:34
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