Riscossione dei tributi in pendenza di giudizio - Art. 68 d.lgs. n. 546/1992 - Norma generale - Conseguenze - Riscossione in base a sentenza della Commissione tributaria regionale - Data della pubblicazione della sentenza - Rilevanza - Estensione alle sanzioni - Ammissibilità.
Cassazione SEZ. V
ORDINANZA DEL 26 FEBBRAIO 2020, N. 5158
In tema di riscossione frazionata dei tributi in pendenza del processo tributario, l'art. 68 d.lgs. n. 546/1992, nella formulazione modificata dall'art. 29 d.lgs. n. 472 /1997, ha natura di regola generale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo e la riscossione delle somme, anche a titolo di sanzioni pecuniarie, in forza di sentenza della Commissione tributaria regionale pubblicata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 472/1997, anche se il relativo giudizio sia iniziato nella vigenza del rito disciplinato dal d.P.R. n. 636/1972.
In precedenza:
i) Sez. V, sentenza n. 4642 del 2008: le sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, così come modificate dall'art. 29 del d.lgs. 12 dicembre 1997, n. 472, possono essere iscritte a ruolo e riscosse anche in pendenza del giudizio. quand'anche sia iniziato nella vigenza del rito disciplinato dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636.
ii) Sez. V, ordinanza n. 27867 del 2018: in materia tributaria la riscossione frazionata, ai sensi dell'art. 68, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione modificata a decorrere dal 1° aprile 1998, riguarda anche le sanzioni pecuniarie.
iii) Sez. V, sentenza n. 33581 del 2019: in tema di riscossione frazionata in pendenza del processo tributario, l'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 costituisce regola generale con riguardo alle sanzioni, mentre, con riguardo agli atti impositivi, presuppone la frazionabilità della riscossione già nella fase amministrativa, sicché non si applica ove sia consentita l'esazione per l'intero sulla base del solo atto di accertamento non definitivo.
25-08-2020 22:05
Richiedi una Consulenza