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Sentenza

Milleproroghe: informazione antimafia rinviata al 31 dicembre 2020 per gli impre...
Milleproroghe: informazione antimafia rinviata al 31 dicembre 2020 per gli imprenditori agricoli
Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (G.U. 29/02/2020, n. 51 - Supplemento ordinario n. 10)

Per i titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei per importi superiori a €5.000 e inferiori a €25.000, l'art. 10, comma 2, del decreto in commento ha modificato il termine a decorrere dal quale sarà vigente l'obbligo di presentare l'informazione antimafia prescritta dagli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia).

Il predetto termine era fissato al 31 dicembre 2019, con il comma 1-bis dell'art. 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Il comma 1-bis dell'art. 24 prevedeva infatti che “Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019”.

Con l'art. 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 in commento, il termine del 31 dicembre 2019 è stato sostituito con il termine del 31 dicembre 2020.

Non è la prima volta che il legislatore si occupa, a fini antimafia, dei titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei.

In primo luogo, occorre infatti ricordare che l'articolo 28, comma 1, della legge n. 161 del 2017, nel riformare il d.lgs. n. 159 del 2011, ne ha modificato l'art. 91, introducendo l'obbligo di presentare l'informazione antimafia a carico dei beneficiari di una concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, e dei titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.

Il predetto art. 28, comma 1, è entrato in vigore il 19 novembre 2017.

In secondo luogo, la legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, aveva modificato infatti l'art. 91 del d.lgs. n. 159 del 2011, prevedendo che l'obbligo di informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei si applichi solo in caso di fondi di importo superiore a €5.000 (cfr. art. 19-terdecies del decreto-legge n. 148 del 2017).

In terzo luogo, successivamente, con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. legge di bilancio 2018), il legislatore ha escluso che debbano presentare l'informazione antimafia coloro che hanno inoltrato la domanda per accedere ai fondi europei – a prescindere dall'entità dei fondi richiesti – prima del 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della riforma; nonché escluso dall'obbligo di presentare l'informazione antimafia, fino al 31 dicembre 2018, coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare pari o inferiore a €25.000. Di conseguenza, il legislatore ha previsto la soggezione al predetto obbligo per tutti coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare superiore a €25.000.

Da ultimo, l'art. 24, comma 1-bis, del decreto-legge n. 113 del 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine individuato dalla legge di bilancio 2018.

 

In base alla normativa applicabile, si può quindi affermare, quanto agli obblighi di informazione antimafia che gravano sui titolari di terreni agricoli, che:
1) non grava alcun obbligo su quanti abbiano presentato la domanda di accesso ai fondi europei, per qualsiasi importo, prima del 19 novembre 2017 (in base alla predetta legge n. 205 del 2017);
2) coloro che accedono a fondi di importo fino a €5.000 non sono soggetti agli obblighi inerenti alla documentazione antimafia (in virtù dell'art. 19-terdecies del decreto-legge n. 148 del 2017);
3) coloro che accedono a fondi da €5.001 a €25.000 sono esonerati dall'obbligo di produrre l'informazione antimafia fino al 31 dicembre 2020 (in base al decreto-legge n. 162/2019 in commento);
4) coloro che accedono a fondi europei di importo superiore a €25.000 sono soggetti all'obbligo di presentazione dell'informazione antimafia (legge n. 161/2017).
Avv. Antonino Sugamele

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