Mancata emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale - Sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale - Applicabilità anche in caso di definizione agevolata delle violazioni - Sussistenza - Fondamento.
Cassazione SEZ. V
ORDINANZA DEL 26 FEBBRAIO 2020, N. 5185
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, il quale prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'esercizio dell'attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, con la conseguenza che l'irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultima disposizione.
In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2439/07: in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'art. 12, comma secondo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, il quale prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'esercizio dell'attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell'art. 16, comma terzo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con la conseguenza che l'irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultima disposizione.
25-08-2020 21:57
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