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Sentenza

La ritrattazione della dichiarazione dei redditi errata è consentita?...
La ritrattazione della dichiarazione dei redditi errata è consentita?
Cassazione civile, Sez. V, sentenza 5 marzo 2020, n. 6239 
Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 15/01/2020) 05-03-2020, n. 6239
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore - Presidente -
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere -
Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere -
Dott. GUIDA Riccardo - rel. Consigliere -
Dott. FRACANZANI Marcello Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2934/2012 R.G. proposto da:
C.G., rappresentata e difesa dall'avv. Italico Perlini, elettivamente domiciliato presso il suo
studio, in Roma, via degli Scialoja, n. 3. - ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
- controricorrente -
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina,
sezione n. 40, n. 534/40/11, pronunciata il 16/03/2011, depositata il 21/07/2011.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 gennaio 2020 dal Consigliere Riccardo
Guida;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Umberto De Augustinis,
il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Alfonso Peluso per l'Avvocatura generale dello Stato.
Svolgimento del processo
L'avv. C.G. impugnò, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone, la cartella di
pagamento (di Euro 2.809,68) per omesso versamento del saldo IRAP 2003 ed il giudice di
prossimità accolse il ricorso sul rilievo della mancanza del presupposto impositivo dell'autonoma
organizzazione.
Interposto appello dall'Agenzia, la decisione di primo grado è stata riformata dalla Commissione
tributaria regionale del Lazio (sezione staccata di Latina), la quale, innanzitutto, ha disatteso
l'eccezione del contribuente di novità dei motivi d'appello, ai sensi dell'art. 57, proc. trib., sul
rilievo che, fino dal giudizio di primo grado, l'Amministrazione finanziaria aveva allegato che,
trattandosi di un giudizio di opposizione alla cartella, al ricorrente era preclusa la facoltà di
contestare l'an della pretesa impositiva; in secondo luogo, ha ritenuto che il contribuente
avrebbe dovuto proporre un'istanza di rimborso dell'IRAP, entro il termine di decadenza previsto
dalla legge; sotto altro profilo, inoltre, ha disatteso l'eccezione dell'appellato, in punto di
formazione di un giudicato interno riguardante la sussistenza dei presupposti della pretesa
fiscale, in ragione della fondatezza dell'eccezione dell'ufficio di tardività delle censure di merito
del contribuente, non più proponibili nella fase esecutiva di riscossione del tributo.
Il contribuente ricorre per la cassazione di questa sentenza sulla base di tre motivi; l'Agenzia
resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso (1. Violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992,
art. 57), il ricorrente censura la sentenza per avere erroneamente negato la novità del motivo
d'appello proposto dall'ufficio, il quale, in primo grado, si era difeso sostenendo che le questioni
di merito relative alla soggettività passiva dell'IRAP erano inconferenti in quanto poste "fuori dal
contesto da cui trae origine la cartella di pagamento", mentre, in sede di gravame, aveva svolto
un'ampia digressione sul D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36, del tutto nuova rispetto alle
allegazioni dell'Amministrazione finanziaria in primo grado.
1.1. Il motivo è infondato.
A prescindere dalla constatazione che, quale ragione del gravame, l'Agenzia aveva dedotto la
violazione, da parte del giudice di primo grado, il quale aveva annullato la cartella, del D.P.R. n.
600 del 1973, art. 36-bis e non dell'art. 36, cit., come sostiene - errando - il ricorrente, è dato
rilevare che la Commissione regionale ha correttamente affermato che il motivo d'appello
dell'Amministrazione finanziaria riproduceva la linea difensiva svolta dall'ufficio, fino dal primo
grado, nel giudizio d'impugnazione della cartella promosso dal contribuente, e cioè che la
cartella, emessa ex art. 36-bis, cit., a seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione
dei redditi, può essere impugnata solo per vizi propri.
Esula dal motivo d'impugnazione in esame (al riguardo, però, vedi infra p. 3) - che delimita il
controllo di legalità della sentenza impugnata devoluto a questa Corte - stabilire se il dictum
della CTR, secondo cui sarebbe preclusa al contribuente la facoltà d'impugnare la cartella,
emessa a seguito del mancato versamento dell'IRAP (oppure del saldo dell'IRAP), per così dire
"ritrattando" la propria dichiarazione dei redditi ed adducendo, quale fattore impedivo
dell'obbligazione tributaria, la mancanza di un'autonoma organizzazione (Cass. 28/12/2016, n.
27127 riconosce tale facoltà al contribuente).
2. Con il secondo motivo (2. Omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio.), il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere affrontato
tutte le questioni sollevate dall'appellato nell'atto di costituzione in sede di gravame.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Il vizio di motivazione, secondo la formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vigente
ratione temporis, consiste nella "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio". Questa Corte, anche di recente (Cass. 3/10/2018,
n. 24035), ha chiarito che: "il "fatto" ivi considerato è un preciso accadimento ovvero una precisa
circostanza in senso storico-naturalistico (Cass. n. 21152/2014). Il fatto in questione deve essere
decisivo: per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza avrebbe condotto a
diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità
fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass. n. 28634/2013;
Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 3668/2013; Cass.
n. 14973/2006) Ciò premesso, in punto di diritto, nella fattispecie concreta non viene dedotto
alcun "fatto", nell'accezione storico-naturalistica delineata dai succitati principi di diritto, ma si
adombra, in termini del tutto generici, che la CTR avrebbe omesso di prendere posizione, in
modo esaustivo, sugli argomenti difensivi svolti dall'appellato, senza specificare quale sia il
"fatto", pretermesso dal giudice d'appello, il cui esame avrebbe, con certezza, determinato una
diversa decisione della causa.
3. Con il terzo motivo (3. Omessa, insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso
per il giudizio. Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997.), il ricorrente censura
l'affermazione della CTR - per la quale, in tema di IRAP, dopo la determinazione dell'imposta, al
contribuente è consentito proporre istanza di rimborso - per non avere spiegato in base a quale
disposizione di legge, in materia di IRAP, l'unico strumento del quale dispone il contribuente per
contrastare la pretesa impositiva dell'AF sarebbe rappresentato dal pagamento dell'imposta e
dalla successiva presentazione di un'istanza di rimborso.
3.1. Il complesso motivo - frammentato in due diversi profili di critica, da esaminare
congiuntamente per connessione - è fondato.
La statuizione della CTR, per la quale, in sostanza, in tema di IRAP, in fase esecutiva, il
contribuente non può ritrattare la propria dichiarazione fiscale, onde gli sarebbe consentito
soltanto chiedere il rimborso dell'indebito dopo avere integralmente versato l'imposta, collide
con il costante indirizzo di questa Corte (Cass. 28/12/2016, n. 27127, la quale riguarda un'ipotesi
di mancato versamento dell'IRAP e non, come avvenuto nella fattispecie in esame, del saldo
dell'IRAP; conf.: n. 23999/2016), che il Collegio intende ribadire, in mancanza di ragioni ostative,
precisando che:
(a) nel caso in cui (ed è quanto è avvenuto pacificamente in questa vicenda tributaria, nella
quale si controverte del versamento del saldo dell'IRAP 2003), il ricorrente presenti la
dichiarazione dei redditi, affermando di essere soggetto IRAP, ma ne ometta (in tutto o in parte)
il versamento, l'Agenzia delle entrate è legittimata ad emettere la cartella di pagamento, a norma
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, poichè la sussistenza dell'autonoma
organizzazione, quale presupposto applicativo dell'imposta, è stata dichiarata dallo stesso
contribuente;
(b) la dichiarazione dei redditi non è una dichiarazione di volontà, ma una dichiarazione di
scienza, emendabile e ritrattabile, con la conseguenza che il contribuente è sempre ammesso,
in sede contenziosa, a provare che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di
diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente (Cass. sez. un. 30/06/2016, n. 13378;
Cass. 28/10/2015, n. 21968);
(c) ove ciò accada, in applicazione delle regole generali sulla ripartizione dell'onere della prova
stabilite dall'art. 2697 c.c., spetta al contribuente che "ritratta" la propria dichiarazione
dimostrare il fatto impedivo dell'obbligazione tributaria (asserita mancanza del presupposto
impositivo dell'autonoma organizzazione);
(d) se così non fosse, si determinerebbe un'irrazionale disparità di trattamento a sfavore di coloro
che chiedono il rimborso di un'imposta versata e non dovuta, onerati di fornire la prova del diritto
alla restituzione, rispetto a coloro che, dopo essersi dichiarati soggetti all'imposta ed averla
indicata nella dichiarazione, ne omettono (in tutto o in parte) il versamento;
4. per queste considerazioni, accolto il terzo motivo, rigettato il primo e inammissibile il secondo,
la sentenza è cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibile il secondo,
cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale
del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

Conformi: Cass. Civ., S.U. 30.6.2016, n. 13378; Cass. Civ., Sez. Trib., 28.12.2016, n. 27127; Cass. Civ., Sez. Trib., 24.11.2016, n. 23999; Cass. Civ., Sez. Trib., 28.10.2015, n. 21968
Avv. Antonino Sugamele

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