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Sentenza

La deduzione dei costi di sponsorizzazione non è consentita quando il costo risu...
La deduzione dei costi di sponsorizzazione non è consentita quando il costo risulta antieconomico
Cassazione civile, Sez. Trib., ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5162 
Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 13/06/2019) 26-02-2020, n. 5162
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio - Presidente -
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. - Consigliere -
Dott. FEDERICI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. VENEGONI Andrea - Consigliere -
Dott. MELE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorso 25632-2015 proposto da:
SANLORENZO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio
dell'avvocato LUCIO NICOLAIS, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO CECCHELLA;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 495/2015 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE, depositata il 20/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2019 dal Consigliere
Dott. FEDERICI FRANCESCO.
Svolgimento del processo
che:
La SanLorenzo spa ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 495/13/2015, depositata il
20.03.2015 dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che aveva rigettato l'appello
principale della società ed accolto parzialmente quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate nel
contenzioso instaurato tra le parti a seguito di notifica dell'avviso di accertamento relativo
all'anno d'imposta 2007.
L'atto impositivo erano stato notificato alla contribuente all'esito di verifica sui rapporti intercorsi
tra la medesima società e la Practice s.r.l., esercente attività di concessione pubblicitaria.
Accertata la effettività dei rapporti commerciali l'Agenzia aveva tuttavia disconosciuto i costi
dichiarati in bilancio dalla SanLorenzo, corrisposti nella misura di Euro 500.000,00 per le attività
svolte dalla società di pubblicità, dirette alla sponsorizzazione di autovetture partecipanti a gare
automobilistiche di rally di livello anche internazionale. L'investimento nella pubblicità del
"marchio" SanLorenzo era ritenuto operazione antieconomica dall'Ufficio in rapporto al volume
di affari e al reddito d'impresa dichiarato, sicchè quei costi erano recuperati a tassazione, con
rideterminazione dei reddito ai fini Ires, Irap ed Iva e con applicazione delle sanzioni.
Era seguito il contenzioso, definitosi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa con
sentenza n. 213/02/2014, che, in accoglimento parziale delle ragioni della contribuente, aveva
riconosciuto i costi di sponsorizzazione nella misura di Euro 150.000,00. La pronuncia era stata
impugnata da entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente, e la Commissione Tributaria
Regionale della Toscana, con la sentenza ora al vaglio della Corte, rigettando l'appello principale
della SanLorenzo e accogliendo invece parzialmente quello incidentale della Amministrazione,
aveva ridotto ulteriormente, nella misura di Euro 105.000,00, i costi di sponsorizzazione
deducibili dalla base imponibile ai fini della determinazione del reddito 2007.
La società censura con due motivi la pronuncia:
con il primo per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 35 e dell'art.
112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stata assunta la decisione
con una valutazione equitativa;
con il secondo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1,
lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1992, art. 54, commi 1 e 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma
1, n. 3, per carenza dei presupposti dell'accertamento presuntivo.
Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza con ogni consequenziale statuizione.
L'Agenzia delle Entrate sì è costituita, eccependo l'inammissibilità del primo motivo e nel merito
l'infondatezza di entrambi.
Motivi della decisione
che Con il primo motivo la società ricorrente lamenta che il giudice regionale, a fronte di una
sentenza adottata dal giudice di primo grado secondo equità, tempestivamente denunciata con
il ricorso in appello, non si è pronunciato sul punto, decidendo a sua volta secondo equità.
Il motivo sfiora l'inammissibilità perchè con esso si denunciano errores in procedendo (omissione
di pronuncia e sentenza secondo equità), invocando però formalmente l'ipotesi relativa all'error
iuris in iudicando (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e non n. 4). Tuttavia, anche superando
l'inammissibilità - perchè nonostante l'assenza di ogni riferimento alla nullità della sentenza il
tenore complessivo delle argomentazioni può ritenersi che richiami errori processuali - nel merito
esso è infondato.
Occorre premettere che dal ragionamento complessivo del giudice regionale emerge innanzitutto
un giudizio solo parzialmente favorevole all'atto impositivo, non essendo stati disconosciuti
integralmente i costi sostenuti dalla società per la sponsorizzazione del proprio marchio per
carenza di inerenza. Ciò perchè il riconoscimento tout court dell'antieconomicità della spesa
avrebbe dovuto incidere sulla evidenza stessa della inerenza, ai sensi del TUIR, art. 109, comma
5, e conseguentemente, per forza logica, condurre il giudice regionale ad una valutazione di
integrale legittimità e correttezza dell'atto impositivo (anche tenendo conto del giudizio di
carattere qualitativo e non quantitativo della inerenza, secondo i più recenti approdi
interpretativi, persiste la valorizzazione della antieconomicità del costo, almeno quando
macroscopico, - cfr. Cass., sent. n. 33574/2018; 27786/2018; 14579/2018 -).
Ciò chiarito, gli elementi evidenziati, anche in sentenza, nella comparazione tra i costi sostenuti
per la sponsorizzazione dalla SanLorenzo, a fronte di quelli sostenuti per prestazioni analoghe
da altre società, debitamente identificate nel corso del giudizio (società Futura s.r.l., Brotini
Impianti), inequivocabilmente denunciano una sproporzione del tutto irragionevole, che non può
certo trovare giustificazione nel volume d'affari della società, come correttamente e logicamente
affermato dai giudici regionali. Pertanto, cogliendo tale sproporzione, ma non ritenendo di
condividere l'integrale recupero a tassazione dei costi di sponsorizzazione preteso dalla
Amministrazione, attesa la verificata esistenza del rapporto contrattuale con la società di
pubblicità Practice s.r.l., e dovendo peraltro tener conto che il processo tributario non è diretto
alla eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito sostitutiva sia
della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio (Cass., sent. n.
19750/2014), la CTR ha inteso valorizzare alcuni elementi. In particolare quelli comunque
acquisiti alla conoscenza processuale, ancorchè relativi a rapporti di sponsorizzazione di altre
società estranee al giudizio, afferenti il medesimo settore (sponsorizzazione del marchio nel
campo delle corse automobilistiche), nonchè ulteriori dati, come la circostanza che nel caso della
SanLorenzo era lo stesso presidente del consiglio di amministrazione a comporre la squadra di
piloti della scuderia che sponsorizzava il marchio.
Il dato finale emerso in sentenza, per quanto suggestive le osservazioni della difesa della
contribuente, non costituiscono allora il prodotto di una valutazione equitativa, ma l'esito di un
giudizio supportato da elementi presuntivi.
In conclusione il motivo è infondato.
Va rigettato anche il secondo motivo, con il quale la ricorrente si duole della carenza dei
presupposti dell'accertamento presuntivo. In sintesi critica il ricorso al metodo accertativo
mediante presunzioni sostenendo che ad esso possa farsi ricorso solo qualora l'apparente
antieconomicità non trovi alcuna spiegazione da parte del contribuente. Pretende di contro che
nel caso di specie avesse allegato giustificazioni idonee alla spesa.
L'assunto è privo di pregio perchè, per quanto chiarito e spiegato in precedenza, la tipologia di
servizi offerti dalla società di pubblicità alla SanLorenzo non differiva da quella goduta da altre
società, che versavano un corrispettivo ben più contenuto. D'altronde i benefici che la difesa
della ricorrente pretende di ricondurre dalla sponsorizzazione non risultano avere riscontri
oggettivi, ed ogni altra ricostruzione della vicenda, sul piano della valutazione fattuale,
implicherebbe accertamenti e giudizi di merito, inibiti in sede di legittimità.
Considerato che:
Il ricorso va rigettato per l'infondatezza dei suoi motivi e alla soccombenza della società segue
la condanna alle spese processuali del giudizio di legittimità, nella misura specificata in
dispositivo. Sussistono inoltre i presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell'ulteriore importo, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, a titolo di
contributo unificato, nella misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo
articolo, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore della Agenzia delle
Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate
a debito. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell'ulteriore importo, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, a titolo di
contributo unificato, nella misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo
articolo, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020
Avv. Antonino Sugamele

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