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Sentenza

Indagini antifrode dell'OLAF - Valore probatorio della relazione finale - Fonti ...
Indagini antifrode dell'OLAF - Valore probatorio della relazione finale - Fonti di prova acquisite nel corso delle indagini - Utilizzabilità - Sussistenza - Fondamento.
Cassazione SEZ. V
ORDINANZA 30 GENNAIO 2020, N. 2139
In tema di dazi doganali, l'art. 9, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 1073 del 1999 attribuisce piena rilevanza probatoria alla relazione finale redatta dall'OLAF all'esito delle indagini antifrode, considerandola espressamente "equipollente" alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori dello Stato membro, tanto ai fini delle "regole di valutazione" applicabili, quanto ai fini del "valore" probatorio da attribuire in base alla disciplina legislativa dello Stato membro, ma non pone alcun limite all'utilizzabilità, nei procedimenti amministrativi e giudiziari di tale Stato, delle altre fonti di prova acquisite dall'OLAF nel corso delle indagini, come si evince dall'art. 9, comma 3, e dall'art. 10, comma 1, del medesimo Regolamento, i quali prevedono, rispettivamente, la trasmissione alle autorità degli Stati membri interessati di "ogni documento utile" acquisito e la comunicazione di "qualsiasi informazione" ottenuta nel corso delle indagini. 

In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14036/12: in tema di dazi doganali, ai fini della verifica della provenienza delle merci, l'art. 9 comma 2 del reg. CE n. 1073/1999 del Parlamento e del Consiglio del 25 maggio 1999 - che considera equipollenti la relazione redatta dall'OLAF al termine delle indagini e le relazioni redatte dagli ispettori amministrativi dello Stato membro, tanto ai fini delle "regole di valutazione" applicabili quanto ai fini del "valore" riconoscibile secondo la disciplina legislativa dello Stato membro - non pone alcuna limitazione in ordine alla utilizzabilità nei procedimenti amministrativi e giudiziari dello Stato membro anche di altre fonti di prova emergenti dalle indagini svolte dall'OLAF, come è dato evincere dall'art. 9, comma 3, e dall'art. 10, comma 1, del medesimo regolamento comunitario i quali prevedono la trasmissione alle autorità degli Stati membri interessati, rispettivamente, di "ogni documento utile" acquisito e la comunicazione di "qualsiasi informazione" ottenuta nel corso delle indagini.
Avv. Antonino Sugamele

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