Dividendi distribuiti a società che gestisce fondi pensione di diritto spagnolo, con assoggettamento a imposizione in Spagna e aliquota allo zero per cento - Requisito dell’assenza di presupposti di applicabilità della direttiva madre-figlia 90/435/CEE - Ritenute applicabili da Stato italiano sugli stessi sulla base della sentenza della Corte di Giustizia 540/2009 - Entità - Dividendi precedenti al 1° gennaio 2008 - Estensione - Applicabilità dell’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e della Convenzione Italia-Spagna - Esclusione - Fondamento.
Cassazione SEZIONE V
ORDINANZA 29 GENNAIO 2020, N. 1967
In tema di ritenute applicate dallo Stato italiano sui dividendi distribuiti ad una società che gestisce fondi pensione di diritto spagnolo, con assoggettamento all'imposizione in Spagna, ma con aliquota dello 0 %, in caso di insussistenza dei presupposti per l'applicazione della direttiva madre-figlia 90/435/CEE, deve applicarsi, in base alla sentenza della Corte di Giustizia n. 540 del 2009, la ritenuta dell'1,65 %, e non quella del 27% relativa all'art. 27, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, né la ritenuta del 15% relativa alla Convenzione Italia-Spagna, di cui agli artt. 10 e 22 della l. n. 663 del 1980, anche per i dividendi maturati prima del 1° gennaio 2008, prevalendo il diritto dei Trattati anche sulle convenzioni tra Stati sulla doppia imposizione.
Si veda, in precedenza, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 28573 del 2017: In tema d'imposta sui dividendi, il giudice italiano deve disapplicare, anche d'ufficio, le disposizioni contrastanti o incompatibili con l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE la quale, con sentenza del 19 novembre 2009, in causa C-540/07, ha affermato che lo Stato italiano ha violato l'art. 56 del Trattato e l'art. 40 dell'Accordo SEE, in materia di libera circolazione dei capitali tra gli stati membri e fra quelli aderenti all'Accordo SEE, mantenendo in vigore un regime fiscale più oneroso per i dividendi distribuiti a società residenti negli altri Stati membri e negli Stati aderenti all'Accordo SEE, rispetto a quello applicato ai dividendi distribuiti alle società residenti, esentando dall'imposizione, fino al 95%, i dividendi distribuiti a queste ultime società, ed assoggettando, invece, a ritenuta alla fonte, nella misura del 27%, i dividendi distribuiti a società stabilite negli altri Stati membri. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della CTR che, richiamando la sopra menzionata sentenza della Corte di Giustizia UE, d'ufficio aveva accertato il diritto al rimborso della ritenuta a titolo d'imposta, operata sui dividendi percepiti da società residenti nel Regno Unito, evidenziando che l'illegittimità dell'imposizione non era superata dalla Convenzione contro le doppie imposizioni, stipulata tra l'Italia e il Regno Unito il 21 ottobre 1988, ratificata per l'Italia con l. n. 329 del 1990, che prevedeva la possibilità di detrarre l'imposta trattenuta alla fonte in Italia da quella dovuta nell'altro Stato membro).
23-06-2020 23:11
Richiedi una Consulenza