Contratto di consorzio - Rilevanza esterna - Rapporto di mandato tra consorzio e consorziati - Sussistenza - Conseguenze - Soggetto passivo dell'obbligazione tributaria - Fattispecie in tema di Tarsu.
Cassazione SEZ. V
SENTENZA 9 MARZO 2020, N.6569
Il contratto di consorzio di cui all'art. 2602 c.c. comporta non già l'assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, realizzativo di un rapporto di immedesimazione organica con le singole contraenti, bensì la costituzione tra le stesse di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, ciascuna delle quali, in seguito all'ampliamento della causa storica di tale contratto intervenuta con la modifica dell'art. 2606 c.c., introdotta dalla l. n. 377/1976, e l'entrata in vigore della l. n. 240 del 1981, è affidata ad un'organizzazione autonoma avente, nell'attività di gestione svolta, rilevanza esterna, sicché il consorzio, coerentemente coi principi di cui agli artt. 2608 e 2609 c.c., nel contrattare con i terzi, ai sensi dell'art. 2615, comma 2, c.c., opera quale mandatario dei consorziati senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che l'obbligazione sorge in capo ad essi per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse. (Nella specie, la S.C., nel cassare con rinvio la sentenza del giudice di merito, ha ritenuto che soggetto passivo della Tarsu fosse la società consorziata che aveva assunto la gestione delle aree di sosta a pagamento, benché gli obblighi contrattuali nei confronti del Comune fossero stati assunti dall'associazione temporanea di imprese di cui la stessa era consorziata).
Si richiama Cass. Sez. 1, sentenza n. 6774/1996: con la modifica dell'art. 2602 c.c., introdotta dalla legge 10 maggio 1976 n. 377, e l'entrata in vigore della legge 21 maggio 1981 n. 240 - che hanno realizzato un ampliamento della causa storica del contratto di consorzio - specifiche fasi dell'attività dei consorziati vengono affidate ad una organizzazione autonoma, che, per la gestione che deve compiere, non può non avere rilevanza esterna. Pertanto, il consorzio, contrattando con i terzi, ex art. 2615 cod. civ., comma secondo, e coerentemente ai principi di cui agli artt. 2608, 2609 cod. civ., opera quale mandatario dei consorziati, qualità nella quale è legittimato a compiere, ai sensi dell'art. 1710 c.c., atti interruttivi della prescrizione (nella specie, il consorzio aveva stipulato un'assicurazione per conto delle società consorziate).
06-10-2020 21:24
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