Beneficio della rateazione del debito ex art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997 - Costituzione ipoteca volontaria - Natura - Funzione - Interesse dello Stato - Conseguenze.
Cassazione SEZIONE V
ORDINANZA 28 GENNAIO 2020, N. 1899
L'ipoteca volontaria costituita dal contribuente quale terzo datore di ipoteca al fine di garantire la rateazione dei tributi ai sensi dell'art. 3 bis del d.lgs. n.462 del 1997, nel testo vigente "ratione temporis", costituisce formalità non soggetta ad imposta in quanto eseguita nell'interesse dello Stato ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990.
Si richiama Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28168 del 2017: In tema di riscossione d'imposta, ai fini del pagamento rateale ex art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997, nel testo in vigore "ratione temporis", per effetto dello "ius superveniens" di cui all'art. 7, comma 2, lett. u), del d.l. n. 70 del 2011 (conv., con modif., dalla l. n. 106 del 2011, secondo cui la prestazione di idonea garanzia da parte del contribuente è legata alla sussistenza di un importo complessivo ancora dovuto superiore ad euro 50.000, anziché all'ammontare delle somme originariamente dovute, occorre avere riguardo alla situazione debitoria nel momento di entrata in vigore della nuova normativa invece che al giorno di notifica della cartella contenente l'intero importo residuo.
23-06-2020 23:04
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