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Sentenza

Autorimessa - Rendita catastale - Determinazione - Riferimento alla sola parte d...
Autorimessa - Rendita catastale - Determinazione - Riferimento alla sola parte della superficie effettivamente utilizzabile a scopo di ricovero di autovetture - Necessità - Fondamento.
Cassazione SEZ. V
ORDINANZA 30 GENNAIO 2020, N. 2173
In tema di reddito dei fabbricati, la rendita catastale di un'autorimessa va determinata tenendo conto soltanto della parte della superficie di essa effettivamente utilizzabile con funzione di ricovero di autovetture (con esclusione, pertanto, degli spazi di accesso e manovra), atteso che l'art. 49 d.P.R. n. 1142/1949, nello stabilire che la consistenza delle unità immobiliari aventi, fra l'altro, la detta destinazione ad autorimessa "si computa sommando le superfici libere dei locali facenti parte dell'unità immobiliare", va interpretato in coordinamento con l'art. 5 r.d.l. n. 652/1939, conv. in l. n. 1249/1939, secondo il quale la valenza catastale di un immobile urbano consiste nella sua utilità a produrre un reddito proprio. 

In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 956/04: in tema di reddito dei fabbricati, la rendita catastale di un'autorimessa va determinata tenendo conto soltanto della parte della superficie di essa effettivamente utilizzabile con funzione di ricovero di autovetture (con esclusione, pertanto, degli spazi di accesso e manovra), atteso che l'art. 49 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, nello stabilire che la consistenza delle unità immobiliari aventi - fra l'altro - la detta destinazione ad autorimessa "si computa sommando le superfici libere dei locali facenti parte dell'unità immobiliare", va interpretato in coordinamento con l'art. 5 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 (convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249), secondo il quale la valenza catastale di un immobile urbano consiste nella sua utilità a produrre un reddito proprio.
Avv. Antonino Sugamele

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