Accertamento induttivo puro: valido se vi sono incongruenze tra dichiarato e risultato
CTR Marche, sez. I, 26 marzo 2018, n. 174
L'Amministrazione finanziaria può ricostruire induttivamente il reddito dell'impresa, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 (accertamento induttivo puro), solo allorquando emergano elementi che permettano di accantonare completamente le rilevazioni aziendali.
Non è, quindi, sufficiente rilevare una bassa redditività rispetto al fatturato per procedere alla ricostruzione dei ricavi con la metodologia induttiva, in quanto occorre che vi siano incongruenze tra le dichiarazioni fiscali e le risultanze contabili, in assenza delle quali non si ritiene legittimo l'utilizzo dello strumento dell'accertamento induttivo.
06-06-2020 07:15
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