Tributi (in generale) - Condono fiscale - Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Lite pendente in appello definibile
Tributi (in generale) - Condono fiscale - Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Lite pendente in appello definibile - Omessa presentazione dell'istanza di trattazione da parte del contribuente - Fissazione dell'udienza da parte del giudice nel periodo di sospensione dei giudizi 1° gennaio 2003 - 1° Giugno 2004 - Omessa dichiarazione di volersi avvalere del condono - Decisione della causa - Possibilità - Termini per il ricorso per cassazione - Sospensione fino al 1° giugno 2004 - Sussistenza
n tema di condono fiscale, qualora in una lite suscettibile di definizione, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il contribuente non abbia presentato alcuna istanza di trattazione in appello nel periodo di sospensione dei giudizi tributari (1° gennaio 2003 - 1° giugno 2004) previsto dall'art. 16 cit., comma 6, prima parte, e, dopo essere stata fissata dal giudice udienza di trattazione in tale periodo, non abbia dichiarato di volersi avvalere del condono, la decisione della causa è validamente assunta, avendo l'inerzia del contribuente efficacia sanante, ma i termini per la proposizione del ricorso per cassazione restano comunque sospesi fino al 1°giugno 2004, così come previsto dalla seconda parte dell'art. 16 cit., comma 6, seconda parte.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 13 marzo 2009 n. 6086
09-11-2019 05:57
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