Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - Accertamento e riscossione
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - Accertamento e riscossione - Accertamento induttivo - Prova documentale - Necessità - Esclusione - Indizi aventi caratteri di gravità, precisione e concordanza - Valore di presunzione - Sussistenza - Conseguenze - Inversione dell'onere della prova - Configurabilità
In tema di accertamento dell'IVA, qualora sia stata omessa la presentazione della dichiarazione annuale, l'accertamento induttivo dell'imposta può essere fondato non solo su prove documentali, ma anche su indizi aventi i caratteri di gravità, precisione e concordanza per ricavarne - con apprezzamento insindacabile, se correttamente motivato, in sede di legittimità - una valida presunzione ai sensi degli artt. 53, 54 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 2727 cod. civ.. La presunzione in parola ha il valore autonomo di prova della pretesa fiscale e produce, quindi, l'effetto di spostare sul contribuente l'onere della prova contraria.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 9 aprile 2008 n. 9203
09-11-2019 05:56
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