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Sentenza

La notifica al domicilio eletto per il giudizio dal quale è scaturito l’obbligo ...
La notifica al domicilio eletto per il giudizio dal quale è scaturito l’obbligo del pagamento del tributo costituisce di per sé un vulnus del principio secondo cui al contribuente deve essere garantita una adeguata conoscibilità dell’instaurando procedimento di riscossione del contributo unificato?
Corte Costituzionale, sentenza 20 febbraio – 29 marzo 2019, n. 67
Presidente Lattanzi – Redattore Carosi

Ritenuto in fatto

1.‒ La Commissione tributaria provinciale di Messina, con ordinanza del 2 settembre 2016 (reg. ord. n. 108 del 2018), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione.
1.1.‒ La Commissione rimettente premette di essere investita del ricorso proposto da C.G. avverso l'intimazione di pagamento del 21 luglio 2015, di euro 1.500,00, per mancata indicazione del valore della lite introdotta con un precedente ricorso tributario e per omesso versamento del contributo unificato relativo al predetto ricorso, e di ulteriori euro 3.000,00, pari al 200 per cento dell'importo dovuto e non versato, a titolo di sanzione, per complessivi euro 4.508,75, comprensivi di spese di notifica. Detta intimazione era stata preceduta dalla richiesta del 14 gennaio 2013, notificata al domicilio eletto nel giudizio tributario, a fornire la nota di iscrizione a ruolo e a indicare, tra l'altro, il valore della controversia (che avrebbe comportato il pagamento di un contributo unificato pari a euro 120,00), e poi – rimasta la richiesta inadempiuta – dall'invito del 6 giugno 2013, notificato al medesimo domicilio eletto, a pagare il contributo unificato nella misura massima prevista, pari a euro 1.500,00, con l'avvertimento che, in caso di perdurante inerzia, sarebbe stata irrogata anche la sanzione.
Notificata l'intimazione di pagamento del 21 luglio 2013 direttamente alla ricorrente, questa, tra le altre censure, ne ha dedotto la nullità, in quanto l'invito al pagamento del 6 giugno 2013 era stato notificato al domicilio eletto nel precedente giudizio tributario presso il difensore, e, poiché questi non l'aveva debitamente comunicato, non le era stato possibile né impugnarlo, né comunque averne conoscenza; ciò che comporterebbe «la carenza dell'elemento soggettivo necessario a procedere al recupero fiscale». In sintesi, la ricorrente, pur non essendo stata posta in condizione di conoscere «direttamente» l'importo del contributo unificato dovuto (in quanto gli atti presupposti all'intimazione erano stati notificati presso il domicilio eletto per il ricorso tributario), è stata chiamata a rispondere sia della maggiorazione del contributo dovuto, sia della sanzione.
1.2.‒ Secondo il Collegio rimettente, l'«Ufficio Recupero Spese di giustizia» della Commissione tributaria avrebbe proceduto legittimamente, in base a quanto previsto dagli artt. 14, commi 1 e 3-bis, 16 e 248 del d.P.R. n. 115 del 2002. Quest'ultimo articolo, in particolare, stabilisce che: «1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio. 3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento».
Inoltre, in base all'art. 13, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002, la mancata dichiarazione del valore della lite, prescritta dal successivo art. 14, comma 3-bis, determina l'applicazione del contributo unificato nella misura massima stabilita per scaglioni nel processo tributario.
1.3.‒ Ciò premesso, la Commissione tributaria provinciale di Messina dubita della legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002.
In ordine alla rilevanza, chiarisce che essa sarebbe legata al diverso esito del giudizio in corso nel caso di accoglimento delle odierne questioni.
Ritenuti infondati gli ulteriori motivi di ricorso, difatti, il Collegio rimettente dovrebbe, in applicazione della disposizione censurata, ritenere legittima la notifica dell'invito di pagamento al solo domicilio eletto, benché la parte interessata non abbia ricevuto alcun avviso personale, e, dunque, rigettare il ricorso.
Non sarebbe possibile né un'interpretazione estensiva della disposizione che impone la notifica dell'atto tributario al solo domicilio eletto, stante il chiaro tenore letterale della stessa (con l'alternativa, ancora meno garantista, del deposito presso l'ufficio in caso di mancata elezione); né – ammesso che ciò possa incidere sul giudizio di rilevanza – ritenere la responsabilità solidale del difensore, la quale, introdotta con il comma 1-bis, aggiunto all'art. 16 del d.P.R. n. 115 del 2002 dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), è stata soppressa, in sede di conversione di tale decreto, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; né potrebbe incidere sulla rilevanza delle questioni l'azione risarcitoria promossa in sede civile nei confronti del precedente difensore domiciliatario, trattandosi di un procedimento diverso da quello disciplinato dall'art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002.
La rilevanza delle questioni neppure sarebbe inficiata da altre disposizioni «secondo le quali è consentito “spezzare” il vincolo soggettivo e, quindi, ritenere, a prescindere dalla notifica dell'avviso, rimediabile la mancata tempestiva conoscenza dell'atto impositivo», come, ad esempio, l'art. 1, comma 2, della legge 11 ottobre 1995, n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte), che, in quanto applicabile alla dichiarazione dei redditi, riguarda evidentemente un diverso tributo e, dunque, non potrebbe essere estesa al contributo unificato.
La Commissione rimettente evidenzia, altresì, che l'ordinamento riconoscerebbe la possibilità di evitare il pagamento delle sanzioni comminate «per fatto altrui» (artt. 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»); tuttavia, in caso di applicazione di tali disposizioni alla fattispecie in esame, le questioni sarebbero comunque rilevanti, dal momento che rimarrebbe «l'interesse al controllo di legittimità costituzionale di detta norma, quanto meno rispetto alla determinazione dell'entità del dovuto».
1.4.‒ Quanto alla non manifesta fondatezza, il giudice rimettente, ricordata sia la natura di «entrata tributaria erariale» del contributo unificato (affermata da questa Corte con la sentenza n. 73 del 2005 e dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza 5 maggio 2011, n. 9840), sia la giurisdizione tributaria su di esso, richiama diverse disposizioni volte a dare certezza alla conoscenza dei procedimenti di spesa (art. 1 del decreto Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»; art. 60 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»; art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»).
In particolare, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 stabilirebbe che, per le imposte dirette, l'amministrazione ha l'obbligo, nel procedimento amministrativo volto all'applicazione del tributo, di notificare l'atto direttamente al contribuente, mentre l'art. 6 della legge n. 212 del 2000 prevedrebbe detta notifica quale principio generale. Nel primo caso, l'elezione di domicilio è consentita mediante comunicazione con raccomandata, nel secondo, può essere fatta ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
Diversamente, invece, l'art. 248 del d.lgs. n. 115 del 2002 stabilisce che la notifica dell'invito al pagamento del contributo unificato debba effettuarsi presso il domicilio eletto, dovendosi intendere dunque quello “processuale”.
Secondo il Collegio rimettente, poiché nel procedimento tributario la regola sarebbe quella della conoscenza diretta dell'atto impositivo, l'eccezione sarebbe consentita solo mediante elezione di domicilio specifica per tale procedimento, sicché la disposizione che «estenda» l'elezione del domicilio resa ai fini del patrocinio nel processo tributario a un procedimento amministrativo, seppur occasionato dal processo, non sarebbe giustificata. L'elezione del domicilio nel processo dovrebbe, in definitiva, produrre i suoi effetti esclusivamente in tale ambito e non in quello diverso relativo al procedimento relativo al contributo unificato.
Ad avviso della Commissione tributaria, tale commistione tra procedimento e processo tributario, in definitiva, non garantirebbe una adeguata difesa, come tutelata dall'art. 24 Cost., la quale necessiterebbe di un'adeguata conoscenza degli atti prodromici al processo; contrasterebbe con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97, secondo comma, Cost., che si fondano sull'effettività della conoscenza degli atti amministrativi, quali sono quelli di cui si tratta; costituirebbe infine un vulnus al principio del «giusto processo», di cui all'art. 111 Cost.
In particolare, il principio di imparzialità potrebbe dirsi effettivamente garantito nel procedimento amministrativo ove sia stata assicurata la necessaria integrità del contraddittorio, quale presupposto della successiva attività della pubblica amministrazione che deve essere caratterizzata, per un verso, dalla completezza dell'istruttoria, dalla motivazione degli atti e dalla loro pubblicità e, dall'altro, da una decisione che sia la sintesi dell'accertamento dei presupposti di fatto e dei contrapposti interessi in gioco. Tale attività non potrebbe quindi prescindere dalla concreta partecipazione del privato al procedimento amministrativo, la quale presuppone una corretta e effettiva informazione dell'attività in corso.
In materia di notificazioni, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha sancito il principio dell'effettività dell'instaurazione del contraddittorio, indispensabile per assicurare il giusto processo (art. 111, primo e secondo comma, Cost.), a garanzia del quale devono essere valorizzati tutti gli elementi idonei a perseguire detto criterio di effettività (viene citata Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 13 gennaio 2005, n. 458).
Inoltre, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'attività amministrativa è regolata da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nonché dai principi dell'ordinamento comunitario (art. 1). In particolare, il principio di imparzialità richiede una valutazione complessiva degli interessi pubblici e di quelli privati e, pertanto, la comunicazione dell'avvio del procedimento ‒ che «l'amministrazione provvede a dare […] mediante comunicazione personale» (art. 8) ‒ è il presupposto della stessa partecipazione (art. 7), e la sua mancanza comporta l'annullabilità del provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 21-octies della stessa legge n. 241 del 1990, si dimostrasse in giudizio che il contenuto del provvedimento avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
In definitiva, secondo il rimettente, l'«“esclusività”, per altro “speciale”, della norma» censurata contrasterebbe con i principi costituzionali richiamati, con i principi del procedimento amministrativo, e, infine, a ben vedere, con la stessa norma regolatrice del processo tributario, contenuta nell'art. 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413), che, al comma 1, consentirebbe la notifica mediante «consegna in mani proprie» pur in presenza di elezione di domicilio.
Infine, la disposizione censurata sarebbe irragionevole per contraddittorietà e disparità di trattamento, poiché regolerebbe in maniera «più restrittiva» una situazione procedimentale analoga ad altre disciplinate diversamente sia in termini generali dalla legge n. 212 del 2000 e dalla legge n. 241 del 1990, sia nel medesimo ambito tributario, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.
2.‒ È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità, per diversi motivi, delle questioni.
2.1.‒ Rammenta l'Avvocatura che la questione con la quale si deduce la irragionevole disparità di trattamento tra sanzioni e tributi, quale sarebbe quella in esame, è da ritenersi inammissibile quando — come nel caso di specie ‒ «il rimettente non argomenta minimamente in ordine alle ragioni per le quali, a fronte della diversità delle suddette pretese erariali, debba sussistere un identico trattamento, stante la diversa natura e funzione e la distinta disciplina» (è citata la sentenza n. 78 del 2016).
Parimenti inammissibile sarebbe la dedotta violazione dell'art. 24 Cost., atteso che, al di là dell'adozione di mere formule di stile, il rimettente non fornirebbe alcuna argomentazione a sostegno della tesi secondo la quale il diritto di difesa in giudizio sarebbe leso dal procedimento di notificazione dell'invito previsto dalla norma censurata.
Inoltre, come già affermato da questa Corte in altra pronuncia relativa al contributo unificato, «la questione è inammissibile per la pluralità delle soluzioni che possono essere offerte dal legislatore in una materia, quale quella della determinazione delle spese processuali poste a carico degli utenti della giustizia ed altresì quella tributaria, nella quale vige il principio della sua discrezionalità e della insindacabilità delle opzioni legislative che non siano caratterizzate da una manifesta irragionevolezza» (è richiamata l'ordinanza n. 164 del 2010).
Infine, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l'ordinanza, dopo aver dedotto un presunto vulnus al principio del «giusto processo» garantito dall'art. 111 Cost., si soffermerebbe su profili afferenti al procedimento amministrativo, menzionando genericamente la tutela del contraddittorio nel processo. Non si comprenderebbe tuttavia in quale misura la notificazione dell'avviso al domicilio eletto vada ad incidere su un procedimento giurisdizionale, in realtà non ancora iniziato. La genericità di detta doglianza la renderebbe, in definitiva, inammissibile.
2.2.‒ Le questioni sarebbero comunque non fondate.
La fattispecie all'esame del rimettente presenterebbe difatti la peculiarità che l'obbligazione tributaria di cui si controverte nasce nel corso e in ragione del procedimento giurisdizionale. Ciò giustificherebbe la diversità di trattamento rispetto agli “ordinari” procedimenti tributari.
L'inadempimento del difensore alle proprie obbligazioni costituirebbe, poi, «un accadimento “patologico”» nel rapporto professionale, non suscettibile, quindi, di influenzare la legittimità della norma censurata.
Peraltro, secondo l'interveniente, potrebbe dubitarsi del fatto che l'invito al pagamento sia un atto impositivo vero e proprio, assimilabile ad una pretesa tributaria ordinaria, assolvendo esso piuttosto ad una funzione di sollecitazione, onde consentire al contribuente, tramite l'apporto dei difensori, di ovviare ad eventuali sviste ed errori senza alcun onere a suo carico. Sarebbe dunque ragionevole sostenere che si è in presenza di un atto del tutto atipico, per il quale ben può, almeno in una prima fase, prescindersi dalla necessità di una comunicazione immediata e diretta al contribuente come previsto per gli altri atti impositivi.
Al contribuente sarebbe comunque garantito avvalersi della possibilità di dimostrare l'assenza dell'elemento soggettivo nel proprio inadempimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472 nel 1997.
In definitiva, per un verso, le modalità di notifica presso il domicilio eletto soddisferebbero la necessità di piena conoscenza dell'atto; per altro verso, l'ordinamento appresterebbe comunque una piena tutela in caso di comprovata incolpevole ignoranza da parte del contribuente.
2.3.− Inoltre, non sarebbe ravvisabile alcuna ingiustificata disparità di trattamento con altre situazioni giuridiche, attesa la peculiarità della pretesa azionata dall'amministrazione e comunque la equipollenza delle modalità di notificazione, che soddisfano anche, nella maggior parte dei casi, la esigenza di celerità nella risoluzione della controversia; né vi sarebbe compressione del diritto di difesa, atteso che la notifica viene effettuata al difensore scelto dal contribuente, e ciò garantisce in linea di principio fin dalla prima fase proprio la miglior garanzia dell'interesse della parte, oltre che la piena e immediata conoscibilità dell'atto tributario. Peraltro, con la successiva notificazione dell'irrogazione della eventuale sanzione direttamente alla parte, questa verrebbe comunque messa in grado di conoscere la situazione e di sindacare tempestivamente, ove necessario, un ipotetico negligente comportamento del difensore.
Per le medesime ragioni ora esposte non sembrerebbe ravvisabile né la violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, non essendo preclusa al contribuente la possibilità di conoscere l'atto; né la violazione del principio del giusto processo, non essendo in alcun modo precluso al contribuente di difendersi in un eventuale giudizio di impugnazione della pretesa tributaria, comprensiva di accessori e sanzione.
Tantomeno, infine, la preclusione alla parte privata della «possibilità di una tutela avanzata in fase procedimentale», potrebbe ritenersi incidere indirettamente sul “giusto processo” che ne dovesse seguire, dal momento che, con riferimento a sanzioni qualificabili come penali, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri contro Italia) ritiene sufficiente che la sanzione, irrogata in assenza delle guarentigie proprie della sede giudiziale, sia poi sindacabile in maniera piena davanti al giudice (si richiama, per l'applicazione del principio, Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 13 gennaio 2017, n. 770), come sembrerebbe accaduto anche nel giudizio a quo, nel quale tutte le difese sarebbero comunque state tempestivamente svolte.
L'interveniente ha quindi concluso per la inammissibilità o per la manifesta infondatezza delle questioni.

Considerato in diritto

1.– La Commissione tributaria provinciale di Messina, nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione al pagamento del contributo unificato relativo a un precedente ricorso tributario e della relativa sanzione del 200 per cento dell'importo dovuto e non versato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, secondo comma, e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)».
La disposizione censurata prevede che l'invito al pagamento del contributo unificato «è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio».
Dopo aver rammentato la natura tributaria del contributo unificato, il rimettente ritiene ingiustificata “l'estensione” del domicilio eletto nel processo tributario al successivo procedimento amministrativo relativo alla riscossione del contributo unificato concernente quel processo. Detta elezione dovrebbe, a suo avviso, produrre effetto esclusivamente nell'ambito processuale e non in quello amministrativo.
Secondo il rimettente, dunque, l'art. 248, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede la notifica nel domicilio eletto dell'invito al pagamento, estenderebbe illegittimamente l'elezione di domicilio effettuata nel processo anche alla fase procedimentale relativa alla riscossione del contributo unificato, operando una «commistione tra procedimento e processo tributario». Ciò comporterebbe innanzitutto la violazione dell'art. 24 Cost., in quanto la difesa processuale necessiterebbe di un'adeguata conoscenza degli atti prodromici al processo, quale sarebbe l'invito a pagare. Sarebbero inoltre lesi l'art. 97 Cost., dal momento che i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione si fonderebbero sull'effettività della conoscenza degli atti amministrativi, e l'art. 111 Cost., che garantisce il «giusto processo» nel contraddittorio tra le parti. Infine, la disposizione censurata recherebbe un vulnus all'art. 3 Cost., sotto i profili della irragionevolezza e della disparità di trattamento, in quanto regolerebbe la conoscibilità dell'invito al pagamento del contributo unificato «in maniera più restrittiva» rispetto ad altre analoghe disposizioni, quali l'art. 60 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e l'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).
2.− In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato inerente all'asserita omessa motivazione delle ragioni per le quali, a fronte della diversità delle pretese erariali aventi ad oggetto le sanzioni e i tributi, debba sussistere un identico trattamento. Il giudice rimettente non lamenta infatti l'irragionevole diversità di trattamento tra tributi e sanzioni bensì l'irragionevolezza dell'individuazione del luogo di notificazione dell'invito al pagamento, luogo che non consentirebbe un'adeguata conoscibilità da parte del destinatario.
2.1.– Quanto alla eccepita inammissibilità della questione per la pluralità di soluzioni che possono essere fornite dal legislatore nell'esercizio della propria discrezionalità, giova ribadire al riguardo che l'insindacabilità delle opzioni legislative incontra il limite della manifesta irragionevolezza che, secondo il rimettente, sarebbe stato superato nel caso in esame.
3.‒ Meritevole di accoglimento è, invece, l'eccezione di inammissibilità per omessa motivazione della non manifesta infondatezza della lesione del diritto di difesa in giudizio (art. 24 Cost.), nonché del «vulnus al principio del “giusto processo” regolato dall'art. 111 Cost.», in quanto detti parametri risultano evocati a ulteriore supporto della lesione degli artt. 3 e 97 Cost., ma non ne risulta adeguatamente motivata la pretesa lesione.
4.− Giova brevemente premettere il quadro normativo relativo alle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
Il d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce, all'art. 14, comma 1, che «la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato»; al successivo art. 16 prevede, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, sia che «si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo» (comma 1), sia che «si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista» (comma 1-bis).
L'originaria previsione dell'art. 21, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), stabiliva inoltre, nel medesimo comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, la responsabilità solidale del difensore, soppressa in sede di conversione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Il richiamato Titolo VII del d.P.R. n. 115 del 2002 disciplina, con gli artt. da 247 a 249, il procedimento di riscossione del contributo unificato. In particolare, l'art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce, ai primi due commi, che: «1. Nei casi in cui all'art. 16 [cioè in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato], entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio».
Nello specifico caso in esame, inerente al mancato versamento del contributo unificato e alla mancata dichiarazione del valore della lite, l'art. 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 431), dispone che: «1. Le comunicazioni e notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. […]. 2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo. 3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione». Il comma 4 dell'art. 16-bis del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce, inoltre, che «L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto».
Il suddetto d.lgs. n. 546 del 1992, agli artt. 17 e 16-bis, comma 4, dunque, conferisce prevalenza all'elezione di domicilio sulla residenza dichiarata, prevedendo, in via residuale, il deposito nella segreteria della commissione; attribuisce, poi, all'eventuale elezione di domicilio, un effetto ultrattivo per i successivi gradi di giudizio; equipara, infine, l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata alla comunicazione del domicilio eletto.
Inoltre, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, richiamato dal rimettente quale tertium comparationis, prevede che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile (mentre è esclusa l'applicazione degli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del medesimo codice), con determinate «modifiche», tra le quali, per quanto di interesse in questa sede, indica le seguenti: «c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».
Il rimettente richiama anche, come tertium comparationis, l'art. 6 della legge n. 212 del 2000, che detta principi generali in materia di conoscenza degli atti tributari, stabilendo che l'amministrazione finanziaria provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove quest'ultimo abbia eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Tale riferimento risulta non pertinente poiché la norma esclude espressamente la sua applicabilità alle notificazioni degli atti tributari.
5.− Nel merito, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. non sono fondate.
Non può essere condivisa la tesi del rimettente secondo cui la notifica al domicilio eletto per il giudizio dal quale è scaturito l'obbligo del pagamento del tributo costituisce di per sé un vulnus del principio secondo cui al contribuente deve essere garantita una adeguata conoscibilità dell'instaurando procedimento di riscossione del contributo unificato. Rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, con il «limite inderogabile» di assicurare al contribuente una «effettiva possibilità di conoscenza dell'atto» (sentenza n. 175 del 2018). Nel caso in esame la notifica al domicilio eletto non viola il «fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti» (sentenza n. 346 del 1998).
La dichiarazione del destinatario dell'inequivoca volontà di ricevere le notificazioni per il giudizio in corso presso una persona o un ufficio viene configurata dalla disposizione in esame come il presupposto per fare operare una presunzione legale non implausibile, perché fondata sulla elevata probabilità che il destinatario abbia conoscenza effettiva degli atti a lui notificati presso il domiciliatario di sua fiducia, liberamente scelto.
D'altronde l'onere di diligenza e cooperazione che si richiede in capo al destinatario si concretizza nell'onere di acquisire informazioni dal domiciliatario in ordine al processo e alle incombenze ad esso connesse (compreso dunque l'obbligo di pagare il contributo).
La norma trova la sua ratio nel contemperamento non implausibile tra esigenze di garanzia del destinatario, principio di auto-responsabilità e onere di diligenza, da un canto, e di efficienza e buon andamento dell'amministrazione finanziaria, in quanto esonerata da approfondite ricerche anagrafiche, dall'altro.
A ben vedere l'ordinanza di rimessione sembra implicitamente pervasa dal dubbio – dubbio che tuttavia non viene sviluppato, anzi neppure esplicitato –, in ordine alla proporzionalità di un meccanismo sanzionatorio che produce un incremento del quantum debeatur da 120,00 a 4.508,75 euro, piuttosto che sulle censurate modalità di notifica che, al contrario, alla luce del richiamato quadro normativo, appaiono coerenti con l'indirizzo seguito in materia dal legislatore.
L'omessa comunicazione da parte del domiciliatario al contribuente dell'invito al pagamento del contributo unificato si risolve, nel contesto normativo denunciato dal rimettente, in un inconveniente di mero fatto, come tale inidoneo a incidere sulla lamentata lesione di parametri costituzionali (ex multis, sentenze n. 249 e n. 231 del 2017).
Alla luce delle espresse considerazioni, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost., risultano non fondate.

Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Messina, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Messina, in riferimento agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Avv. Antonino Sugamele

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