Il contributo previdenziale e assistenziale degli avvocati non rientra tra gli oneri deducibili
Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 26/04/2018) 13-12-2018, n. 32258
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Presidente -
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. - Consigliere -
Dott. GUIDA Riccardo - Consigliere -
Dott. FEDERICI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. VENEGONI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27708-2011 proposto da:
G.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MARIA CESARO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO GIORDANO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrenti -
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI NAPOLI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 358/2010 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 26/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.
Svolgimento del processo
che:
G.B., con due motivi, ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 358/45/10, depositata il 26.11.2010 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania;
ha riferito che a seguito di rettifica della dichiarazione dei redditi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 ter, relativa all'anno d'imposta 2002, gli era notificata la cartella di pagamento n. (OMISSIS), con la quale si chiedeva il pagamento di Euro 20.570,26 a titolo di Irpef. La rettifica aveva ad oggetto la tassazione degli oneri deducibili dal reddito complessivo relativi ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati dal ricorrente, di professione avvocato, alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense.
Nel contenzioso che ne seguiva il contribuente eccepiva l'inesistenza della notifica della cartella, la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, l'infondatezza della pretesa creditoria.
Con sentenza depositata il 25.05.2008 la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso. L'Agenzia appellava la sentenza e la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza ora impugnata, accoglieva l'appello.
Il ricorrente censura la sentenza:
con il primo motivo per nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non essersi pronunciato il giudice regionale sulla inesistenza della notifica della cartella esattoriale, sulla carenza di motivazione della cartella medesima, nonchè sulla inammissibilità dell'appello per l'aspecificità dei motivi d'impugnazione;
con il secondo motivo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. i) e art. 50, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente escluso che i contributi previdenziali corrisposti alla CNPA potessero essere dedotti dal reddito complessivo.
Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza.
Si è costituita l'Agenzia, che con controricorso ha sostenuto l'inammissibilità dei motivi perchè ripetitivi di quanto già proposto nei giudizi di merito; si è costituita anche Equitalia, che ha ribadito la ritualità della notifica della cartella, eseguita con agenzia privata di recapiti espressi, e la validità della cartella.
Motivi della decisione
che:
con il primo motivo il contribuente denuncia la nullità della sentenza del giudice regionale campano per l'omessa pronuncia sia sulla eccepita nullità della notifica della cartella esattoriale, sia sulla carenza di motivazione della cartella medesima.
Il motivo è infondato. La sentenza nella parte dedicata alla esposizione dei fatti processuali riporta che "nel confermare tutte le eccezioni ampiamente illustrate in primo grado l'appellato (il contribuente) reitera: 1) la eccezione della notifica della cartella; 2) l'eccezione di nullità della cartella". Successivamente, nella parte motiva, argomenta l'accoglimento dell'appello. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato dal quale questo collegio non intende discostarsi, ha affermato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass., ord. n. 24155/2017; sent. n. 20311/2011). Nel caso di specie la decisione adottata dal giudice d'appello mostra consapevolezza delle eccezioni sollevate ma decide sulla controversia, accogliendo l'impugnazione con argomentazioni implicanti una statuizione implicita di rigetto delle medesime, sicchè manca l'error in procedendo di cui il contribuente si duole.
Il secondo motivo è infondato e va rigettato.
Il contribuente assume l'erroneità della decisione impugnata, con la quale il giudice regionale ha negato la deducibilità dei contributi assistenziali e previdenziali da lui versati obbligatoriamente alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense.
Le ragioni esposte dal ricorrente si infrangono sul dato letterale dell'art. 50 del TUIR, secondo il quale dal compenso del professionista sono esclusi i contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (mentre concorrono a formare la sola base imponibile ai fini Iva). E' pacifico che l'importo del 2% (ora del 4%) del fatturato riportato nella parcella sia a carico del cliente, sicchè il relativo importo non fa parte delle componenti del compenso e nulla pertanto va dedotto, esulando dalla fattispecie prevista dall'art. 10 del TUIR. Nè il caso di specie rientra nelle ipotesi di versamenti eseguiti dal contribuente (professionista) senza che il costo sia ribaltato sul cliente, come ad esempio nel caso in cui il contributo integrativo minimo sia stato versato alla Cassa forense a prescindere dalla fatturazione di prestazioni, perchè necessario al raggiungimento dell'importo minimo richiesto per la permanenza della iscrizione alla medesima Cassa (in questa ipotesi deducibile).
Considerato che il ricorso è infondato e non trova accoglimento. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di Euro 2.400,00 per ciascuna delle controricorrenti, oltre spese prenotate a debito se dovute.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018
04-01-2019 14:43
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