Apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco.In tema di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco, ai sensi dell'art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, il pagamento delle imposte di cui all'art. 110, comma 7 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio, essendo consentita la possibilità di frazionare l'imposta in relazione all'effettivo utilizzo solo per gli apparecchi installati dopo il 1 marzo di ciascun anno. Ne consegue che, per gli apparecchi rimossi e demoliti entro la data del 31 maggio 2004, in ossequio al disposto di cui all'art. 22, comma 3 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, è comunque esclusa la possibilità di frazionamento in relazione all'effettivo utilizzo, avendo il legislatore appositamente previsto per l'anno 2004 il pagamento dell'imposta in misura ridotta.
Cass. civ. Sez. V Ord., 01-02-2019, n. 3109
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico - Presidente -
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. CATALLOZZI Paolo - Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. - Consigliere -
Dott. GRASSO Gianluca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21812/2013 R.G. proposto da:
Eurobed Srl, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Giampà, con domicilio eletto presso l'Avv. Francescantonio Borello in Roma via Di Vigna Fabbri n. 29, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 147/03/12, depositata il 20 luglio 2012.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Svolgimento del processo
Che:
- Eurobed Srl impugnava la cartella di pagamento, emessa da Equitalia per conto dell'Agenzia delle dogane, atteso il pagamento solo parziale dell'imposta per gli apparecchi di intrattenimento ex art. 110 TULPS, comma 7, per l'anno 2004;
- la contribuente, in particolare, sosteneva di aver provveduto al corretto versamento delle somme dovute, dovendosi tener conto del periodo di installazione trattandosi di apparecchi vetusti, non più convertibili, che erano stati rimossi e distrutti anteriormente al 30 aprile 2004, sicchè l'imposta andava frazionata in relazione al periodo (quattro mesi) di effettivo utilizzo;
- il giudice di primo grado rigettava l'impugnazione; la sentenza era confermata dalla CTR della Calabria;
- Eurobed Srl propone ricorso per cassazione con un motivo; resistono l'Agenzia delle dogane e il Ministero dell'Economia e delle Finanze con controricorso.
Motivi della decisione
Che:
- va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso avverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non è stato parte nel giudizio d'appello, ed è comunque estraneo al contenzioso tributario a seguito dell'istituzione delle agenzie fiscali;
- l'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 640 del 1962, art. 14 bis, modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 39, per aver la CTR ritenuto dovuto l'intero importo annuo dell'imposta di cui al cit. art. 14 bis, comma 3 bis, per ogni apparecchio (pari ad Euro 2.500,00 per l'anno 2004) anzichè quella determinata in concreto in relazione ai mesi di effettivo utilizzo, nella specie pari a quattro mesi trattandosi di apparecchi restituiti e demoliti anteriormente al 30 aprile 2004;
- il motivo è infondato;
- la questione è già stato oggetto di approfondito esame da parte della Suprema Corte, per la quale, con dictum da cui non vi è ragione di discostarsi, "in tema di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 14 bis, il pagamento delle imposte di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7, deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio, essendo consentita la possibilità di frazionare l'imposta in relazione all'effettivo utilizzo solo per gli apparecchi installati dopo il 1 marzo di ciascun anno; ne consegue che, per gli apparecchi rimossi e demoliti entro la data del 31 maggio 2004, in ossequio al disposto di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22, comma 3, è comunque esclusa la possibilità di frazionamento in relazione all'effettivo utilizzo, avendo il legislatore appositamente previsto per l'anno 2004 il pagamento dell'imposta in misura ridotta" (Cass. n. 5359 del 18/03/2015);
- nè, del resto, la contribuente ha addotto alcun argomento per mutare il richiamato orientamento;
- le spese, atteso il consolidarsi della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso avverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e rigetta quello avverso l'Agenzia delle dogane. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 10 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2019
10-02-2019 13:48
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