Aliquota IVA ordinaria ridotta di 2,2 punti percentuale.
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 30 dicembre 2018 , n. 145 .
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
P
ROMULGA
la seguente legge:
PARTE I
SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER
LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI
PROGRAMMATICI
Art. 1.
(Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi
speciali)
1. I livelli massimi del saldo netto da
finanziare, in termini di competenza e di
cassa, e del ricorso al mercato finanziario,
in termini di competenza, di cui all'articolo
21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2019,
2020 e 2021, sono indicati nell'allegato 1
annesso alla presente legge. I livelli del
ricorso al mercato si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rim-
borsare prima della scadenza o di ristrut-
turare passività preesistenti con ammorta-
mento a carico dello Stato. Resta fermo che
i livelli effettivi dei saldi di cui all'allegato
1 annesso alla presente legge, validi ai fini
del conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, sono quelli risultanti dal quadro
generale riassuntivo di cui all'articolo 17.
2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul va-
lore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A,
parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è
ridotta di 1,5 punti percentuali per l'anno
2019. L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta
di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019, è
incrementata di 0,3 punti percentuali per
l'anno 2020 ed è incrementata di 1,5 punti
percentuali per l'anno 2021 e per ciascuno
degli anni successivi.
01-01-2019 11:02
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