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Sentenza

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore ag...
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli uffici IVA - In genere - Società di capitali - Movimenti bancari - Conti intestati ai legali rappresentanti, amministratori di fatto e soci
In tema di accertamento dell'IVA, i movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti legati al contribuente da stretto rapporto familiare o da particolari rapporti contrattuali (nella specie, l'amministratore unico della società, il suo gestore di fatto e la figlia di quest'ultimo nonché socia) possono essere riferiti al contribuente, salva la prova contraria a suo carico, al fine di determinarne i maggiori ricavi non dichiarati, in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell'attività imprenditoriale.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 1 ottobre 2014 n. 20668
Avv. Antonino Sugamele

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