Ricorso avverso ingiunzione di pagamento registrazione sentenza.
Comm. trib. prov. Emilia-Romagna Reggio Emilia Sez. II, Sent., 21-09-2018, n. 179
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO NELL'EMILIA
SECONDA SEZIONE
riunita con l'intervento dei Signori:
MONTANARI MARCO - Presidente e Relatore
GIANFERRARI VENTURINO IVAN - Giudice
REGGIONI MARA - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 289/2017
depositato il 14/06/2017
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. (...) REGISTRO 2017
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA
VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO NELL'EMILIA
proposto dal ricorrente:
C. S. COOP. P. A.
VIA R. 5 42122 REGGIO N. R.
difeso da:
COLI AVV. PAOLO
VIA VITTORIO VENETO 5 42121 REGGIO NELL'EMILIA RE
Svolgimento del processo
1 -C..s.c.p.a. ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avversa ingiunzione di pagamento emessa in ordine all'imposta dovuta per la registrazione di una sentenza pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia all'esito di una causa civile di primo grado; valore economico della controversia, al fine della nota spese, Euro 97.698,00; la sentenza di cui è causa ,e che ha visto soccombente la Ricorrente , è stata originata da un atto di citazione notificatoLe da un istituto bancario che ha agito per ottenere la declaratoria di inadempimento ,ad opera della Stessa, degli obblighi derivanti da un contratto stipulato tra le parti sub specie di "appalto di servizi"; l'istituto bancario sosteneva di avere conferito alla Ricorrente un mandato senza rappresentanza volto a consentirLe la stipula di uno o più accordi con istituti di vigilanza deputati al trasporto ed alla custodia di banconote , monete e valori e che, in tale contratto, la Ricorrente si sarebbe onerata dell'accollo "di ogni possibile rischio connesso alla scelta di vettori o custodi e , più in generate ,alla perdita del denaro"; talché la Ricorrente avrebbe dovuto rispondere ,per responsabilità contrattuale ed aquiliana, del danno ammontante ad Euro 3.228.785,00 causatogli dall'ammanco di denaro contante riscontrato presso un custode da Lei scelto e causato da fatti illeciti in ipotesi commessi dai legali rappresentanti del custode stesso; la Ricorrente deduce, sul presupposto che la fattispecie concreta in giudizio rientrerebbe nella fattispecie legale di cui alla'art.59 D.P.R. n. 131 del 1986, per cui "Si registrano a debito ,cioè senza il contemporaneo pagamento delle imposte dovute:...d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.", l'illegittimità dell'atto impugnato posto che ,appunto, a monte della sentenza di cui è causa, si ipotizzerebbe un fatto costituente reato, cioè la sottrazione del denaro mancante da parte dei legali rappresentanti del custode e che ,pertanto, la stessa avrebbe dovuto essere registrata a debito; a supporto della correttezza di questa lettura della norma richiama precedenti giurisprudenziali di merito e di legittimità; chiede ,infine, l'annullamento dell'atto impugnato ;vinte le spese; l'Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui chiede il rigetto del ricorso eccependo che sarebbe inconferente ,con la fattispecie concreta dedotta, il richiamo all'art.59 D.P.R. n. 131 del 1986 cit posto che la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia "... ha avuto ad oggetto la sola domanda di dichiarazione di responsabilità da inadempimento contrattuale da U.B. nei confronti di C."; vinte le spese.
Motivi della decisione
2 -A questo Giudice è ben noto il principio di diritto richiamato nelle sentenze di legittimità cui fa riferimento la Ricorrente ma lo stesso è inconferente con la fattispecie concreta dedotta in giudizio; afferma la Suprema Corte che " In tema di imposta di registro, l'art. 59. comma 1 lett. d), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, facendo generico riferimento, per la prenotazione a debito, alle "sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato", non presuppone il concreto accertamento del reato, ma solo la sua astratta configurabilità, con la conseguenza che il fatto può essere apprezzato anche nell'ambito di una sentenza di condanna emessa in esito a un giudizio civile, senza che siano, in tal caso, necessarie l'imputazione in sede penale o la contestuale trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per l'esercizio della relativa azione. "Sent n.24096/2014 (Rv.633408-01) (u1) ;infatti, il pur condivisibile principio affermato dalla Suprema Corte è stato formulato e va ,conseguentemente ,applicato alle sole fattispecie in cui ,ad una delle due parti del processo civile, sia, anche solo in astratto, ascrivibile un'ipotesi di reato: infatti le due fattispecie concrete sottese alle pronunce della Suprema Corte si concretizzano ,entrambe, in richieste di risarcimento danno rivolte dalla curatela ad amministratori e sindaci della società fallita ,con connesse ipotesi di reato di bancarotta; nella fattispecie concreta dedotta nel processo civile che ha originato la sentenza oggetto di registrazione a nessuna delle due parti in causa risulta ascrivibile un 'ipotesi di reato, essendo la stessa , invece ascrivibile ad un soggetto ,terzo, che non è tra le parti in causa; il ricorso và pertanto respinto; le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione respinge il ricorso; le spese di giudizio liquidate in Euro 3000,00(tremila) seguono la soccombenza.
Reggio Emilia il 18 settembre 2018.
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(u1)
1 Adde"In tema di imposta di registro, la previsione dell'art. 59, lettera d), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo la quale "si registrano a debito ... le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato", va intesa in senso ampio, sì da comprendere tutti i fatti che possano astrattamente configurare un'ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze in parola siano pronunciate solo a seguito di un giudizio penale (nell'affermare il principio, la S.C. ha rilevato che nella specie i fatti che avevano condotto alla sentenza civile di condanna al risarcimento del danno, non solo erano suscettibili di assurgere a fattispecie di reato, ma convergevano, pure, nel dare origine e spessore al procedimento penale di bancarotta, esistendo comunanza di fatti fra la mancata e o irregolare tenuta delle scritture contabili, contestata nel giudizio penale ad amministratori e sindaci di una società fallita, e la "mala gestio" poi addebitata in sede civile, comprendente anche l'omessa vigilanza sull'osservanza della legge e l'accertamento della regolare tenuta della contabilità" Sent n.5952/2007(Rv.597262-01)
15-10-2018 22:52
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