Presunzione ex articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 - Imputazione ai ricavi conseguiti nell'attività di impresa - Estensione al lavoro autonomo e professionale - Ammissibilità - Esclusione
Tributi erariali diretti – Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) – Accertamenti e controlli – Poteri degli uffici delle imposte – In genere - Prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari - Presunzione ex articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 - Imputazione ai ricavi conseguiti nell'attività di impresa - Estensione al lavoro autonomo e professionale - Ammissibilità - Esclusione
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione di cui all'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti, nella propria attività, dal contribuente che non ne dimostri l'inclusione nella base imponibile oppure l'estraneità alla produzione del reddito, si riferisce ai soli imprenditori e non anche ai lavoratori autonomi o professionisti intellettuali, essendo venuta meno, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la modifica della citata disposizione, apportata dall'articolo 1, comma 402, della legge n. 311 del 2004, sicché non è più sostenibile l'equiparazione, ai fini della presunzione, tra attività d'impresa e professionale per gli anni anteriori.
• Corte di Cassazione, sezione Tributaria, sentenza 11 novembre 2015 n. 23041
02-09-2018 21:24
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