Le controversie instaurate tra un privato ed un Ente pubblico relative a rapporti tra proprietà finitime, alla loro effettiva estensione nonché al regolamento dei rispettivi confini (art. 950 cod. civ.), non potendo nessuna di esse includersi nella materia urbanistica ed edilizia.
ORDINANZA
sul ricorso 29556-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro B.A.M.
- intimata -
avverso la sentenza n. 1933/35/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il
18/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Trapani.
Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di A.M.B. contro il rigetto del reclamo avverso la formazione di
una nuova particella catastale su una zona di demarcazione tra
la proprietà privata e la contigua fascia demaniale marittima;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato come la
proprietà privata dei ricorrenti risultasse accertata dal giudicato
del giudice civile e che rientrassero nella giurisdizione del
giudice tributario le controversie concernenti l'intestazione, la
delimitazione, figura ed estensione nonché il classamento dei
terreni;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che col primo, si denuncia violazione e falsa applicazione
dell'art. 2 D.Lgs n. 546/1992 in relazione all'art. 32 cod. nav. e
950 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 1 c.p.c.: la giurisdizione del
giudice tributario sarebbe inscindibilmente legata alla natura
tributaria del rapporto e dunque al rispetto delle norme
concernenti l'attribuzione o la modifica delle rendite catastali
ovvero l'intestazione catastale e delle successive volture, non
estensibile all'accertamento del diritto di proprietà o di altri
diritti reali e pertanto, facendosi questione intorno alla
demanialità della zona, la giurisdizione sarebbe spettata al
giudice ordinario;
che, col secondo, si assume la violazione di legge per erronea
applicazione dell'art. 32 statuto regionale e DPR n. 684/1977,
in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la materia del
demanio marittimo rientrerebbe nell'ambito della competenza
regionale siciliana;
che l'intimata non ha resistito;
che il primo motivo è infondato;
che, infatti, come risulta in atti, il contenzioso avanti il giudice
ordinario era stato a suo tempo instaurato, tant'è che il
Tribunale di Marsala sez. distaccata di Castelvetrano in primo
grado (sentenza n. 8/2002) e la Corte d'Appello di Palermo in
secondo grado (sentenza n. 66/2007) avevano delibato la
questione, con una statuizione passata in cosa giudicata;
che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria rientrano
certamente le controversie "instaurate tra un privato ed un
Ente pubblico relative a rapporti tra proprietà finitime, alla loro
effettiva estensione nonché al regolamento dei rispettivi confini
(art. 950 cod. civ.), non potendo nessuna di esse includersi
nella "materia urbanistica ed edilizia" di cui al D.Lgs. n. 80 del
1998, art. 34" (Sez. U, n. 4127 del 15/03/2012);
che qualora le risultanze catastali siano contestate per
ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all'esito di
un'azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione
spetta al giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
d.lgs. n. 546 del 1992 e in ragione della diretta incidenza degli
atti catastali sulla determinazione dei tributi
(Sez. U, n. 2950 del 16/02/2016);
che il secondo motivo è inammissibile, per la sua palese
genericità;
che al rigetto del ricorso non segue la condanna della
ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della
controricorrente, stante la mancanza di attività difensiva - da
parte di quest'ultima
P.Q.M.
La Corte rigetta il
07-01-2018 15:27
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