I costi delle auto aziendali ad uso promiscuo non sono deducibili a meno che il contribuente non dimostri l’indispensabilità dell’auto.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza n. 31031/18; depositata il 30 novembre
ORDINANZA
sul ricorso n. 17873-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis - ricorrente -
contro P- S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato BRUNO LO GIUDICE, che
la rappresenta e difende assieme all'Avvocato FRANCO ZANGHERI giusta
procura estesa a margine del controricorso
- con troricorrente-
avverso la sentenza n. 41/04/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 24.5.2011, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'1.10.2018
dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO
RILEVATO CHE
l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata
in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilla
Romagna aveva respinto l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza n.
29/01/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì, che aveva
accolto parzialmente il ricorso della società P. s.p.a. avverso l'avviso di
accertamento con cui non erano state riconosciute alcune deduzioni ai fini
IRPEF, IRPEG ed IVA in relazione all'annualità 2004, ed in particolare,
quanto ai rilievi nn. 3 e 4, non era stata riconosciuta l'integrale deduzione
delle spese di gestione delle autovetture aziendali e delle spese relative ai
transiti autostradali riferite alle medesime vetture;
l'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo,
denunciando, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., con riguardo
ai rilievi nn. 3 e 4 per imposte dirette ed IRAP,
04-12-2018 14:03
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