Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (art. 2)
Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, potranno essere definiti con il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine per il ricorso che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
Il versamento potrà avvenire in un massimo di venti rate trimestrali (5 anni).
Sono esclusi gli atti emessi nell'ambito della procedura di voluntary disclosure.
24-10-2018 23:13
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