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Sentenza

Cartelle pagate in ritardo. Scendono gli interessi di mora....
Cartelle pagate in ritardo. Scendono gli interessi di mora.
Con un provvedimento delle Entrate pubblicato il 10 maggio, l'Agenzia annuncia che, dal 15 maggio, il tasso di interesse scenderà dal 3,50% al 3,01% su base annua.  
 Pagamenti “extra time” delle cartelle con tasso di interesse ridotto. È quanto prevede il provvedimento n. 95624 pubblicato ieri dall'Agenzia delle Entrate, con il quale viene previsto che, dal 15 maggio, il tasso di interesse scenderà dal 3,50% al 3,01% su base annua.
A chi si applica il nuovo tasso di interesse? L'Agenzia spiega che le novità incluse nel Provvedimento riguardano chi riceve una cartella di pagamento e, decorsi 60 giorni dalla notifica non effettua il versamento: in tal caso, è tenuto a pagare gli interessi di mora, calcolati in base all'effettivo ritardo (come prevede l'art. 30 d.P.R. n. 602/1973).
La misura degli interessi di mora viene determinata annualmente, tenendo conto della media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d'Italia. L'art. 13 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, inoltre, prevede che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. «In attuazione di tali disposizioni – spiegano le Entrate –  con Provvedimento del 4 aprile 2017, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 3,50% in ragione annuale, a decorrere dal 15 maggio 2017. Al fine di ottemperare al dettato normativo è stata di recente interessata la Banca d'Italia, la quale, con nota del 23 marzo 2018, ha stimato al 3,01% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2017».

(Fonte: www.fiscopiu.it)
Avv. Antonino Sugamele

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