Accertamento.
Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 21-04-2017) 15-12-2017, n. 30142
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio - Presidente -
Dott. GRECO Antonio - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco - Consigliere -
Dott. LA TORRE Maria Enza - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17473/2012 proposto da:
B.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRAZIANO DUSI;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 75/2010 della COMM. TRIB. REG. del VENETO, depositata il 19/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/04/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
Svolgimento del processo
che:
Con atto notificato il 6 luglio 2012, B.S. ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Veneto 75/15/10 dep. 19 aprile 2010, che, su impugnazione di avvisi di accertamento emessi a seguito di processo verbale della Guardia di finanza ai fini Iva, Irpef, Irap per gli anni dal 2001 al 2004, ha accolto parzialmente l'appello del contribuente, riconoscendo l'applicabilità dei benefìci del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 10, per le imposte relative all'anno 2001 diverse dall'Iva, confermando nel resto il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.
Motivi della decisione
che:
1. col primo motivo del ricorso si deduce violazione delle disposizioni sul contraddittorio e omessa e insufficiente motivazione D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6;
2. col secondo motivo si denunzia omessa motivazione e violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3;
3. col terzo motivo si deduce omessa motivazione sulla infondatezza della pretesa erariale per mancato assolvimento dell'onere della prova e violazione dell'art. 2697 c.c. e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21;
4. col quarto motivo si deduce omessa motivazione per l'impossibilità dí individuare la ratio decidendi della sentenza, data la mera adesione alle argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado, ribadendo nel merito l'illegittimità dell'accertamento.
5. Il ricorso è inammissibile.
Preliminare all'esame dei motivi di ricorso è infatti la verifica della sua ammissibilità, espressamente contestata dall'Agenzia delle Entrate, in relazione alla tempestività della notifica del ricorso per cassazione.
Da tale verifica risulta che la sentenza impugnata, depositata il 19 aprile 2010, è stata impugnata con ricorso per cassazione consegnato per la spedizione con raccomandata postale il 6 luglio 2012, e quindi tardivamente.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2017
19-01-2018 22:26
Richiedi una Consulenza