Accertamento fiscale e accesso agli atti.- L'inaccessibilità agli atti che concernono il contribuente deve essere temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario,
Cons. Stato Sez. IV, Sent., (ud. 08/11/2018) 03-12-2018, n. 6825
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso in appello n. 2305 del 2018, proposto dall'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Il signor G.B., rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Marchegiani e Roberto Maria Izzo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Roberto Maria Izzo in Roma, via Monte Santo, n. 68;
nei confronti
I signori B.E., B.L., B.J. e B.A., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione Prima, n. 90/2018, resa tra le parti, concernente
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor G.B.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018, il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Caselli e l'avvocato Izzo;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.In data 16 maggio 2017, il signor G.B. ha presentato all'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso per l'esibizione e l'estrazione di copia di documenti relativi a un accertamento fiscale per l'anno 2011.
In particolare, l'istante ha richiesto il rilascio di copia dei seguenti atti:
a) l'elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il Sig. B.G. ha intrattenuto rapporti finanziari nell'anno 2011;
b) l'indicazione dei relativi movimenti e la natura dei rapporti finanziari eventualmente intrattenuti con gli istituti di credito indicati al punto A);
c) l'elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali i signori B.E., B.L., B.J., e B.A., hanno intrattenuto rapporti finanziari nell'anno 2011;
d) l'indicazione dei relativi movimenti e la natura dei rapporti finanziari eventualmente intrattenuti con gli istituti di credito indicati al punto A).
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado n. 393 del 2017, il ricorrente ha impugnato il diniego tacito (che si sarebbe) formato sull'istanza dopo l'infruttuoso decorso del termine di 30 giorni di cui all'art. 25, comma 4, della L. n. 241 del 7 agosto 1990.
3. Senonché, in data 28 luglio 2017, il Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate ha adottato un provvedimento espresso in cui si è dato atto della mancata formazione del silenzio rigetto sull'istanza del privato, in quanto il termine di conclusione del procedimento sarebbe stato sospeso per ragioni di integrazione documentale, allo scopo di acquisire gli assensi dei controinteressati.
4. Tale diniego esplicito è stato impugnato dal ricorrente, sia con i motivi aggiunti del 15 settembre 2017 al ricorso n. 393 del 2017, sia con l'autonomo ricorso n. 464 del 2017.
5. Il T.a.r. per le Marche, Sezione Prima, con la sentenza n. 90 del 5 febbraio 2018, ha:
a) disposto la riunione dei ricorsi per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva;
b) dichiarato improcedibile il ricorso n. 393 del 2017, limitatamente al ricorso introduttivo, in ragione della natura non meramente confermativa del formale diniego opposto all'istanza di accesso agli atti;
c) ritenuto la fondatezza dei motivi aggiunti e del secondo ricorso instaurato;
d) ordinato, per l'effetto, l'ostensione dei documenti richiesti;
e) riservato la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia;
f) condannato l'amministrazione resistente alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
6. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza ritenendo che il giudice di primo grado avrebbe, a suo dire, errato nell'interpretare e applicare:
6.1. gli artt. 22 comma 4 e 24 della L. n. 241 del 1990, in relazione alla natura di "documento" dell'oggetto dell'istanza di accesso e alla necessità di un'attività di elaborazione dati da parte dell'Agenzia (primo motivo di appello);
6.1. l'art. 24, comma 1, lett. a), L. n. 241 del 1990; l'art. 7 comma 12, D.P.R. n. 605 del 1973; l'art. 11, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011; l'art. 19 D.L. n. 132 del 2014, conv. in L. n. 162 del 2014, in relazione all'esistenza di uno speciale divieto di divulgazione previsto dalla legge (secondo motivo di appello);
6.3. gli artt. 22, 24, 25 L. n. 241 del 1990 e 7 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione alla valutazione della rilevanza dei documenti richiesti nel giudizio tributario, essendo stata -la richiesta di accesso agli atti- formulata dopo la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona avverso l'avviso di accertamento (terzo motivo di appello).
7. Il signor G.B. si è costituito chiedendo il rigetto dell'avverso gravame.
8. In data 9 aprile 2018, le parti hanno depositato un'istanza in cui si dava atto della rinuncia dell'appellante all'incidente cautelare e della richiesta (congiunta) per la fissazione dell'udienza di merito per la discussione della causa.
9. All'udienza camerale dell'8 novembre 2018 la causa è stata discussa e trattenuta dal Collegio in decisione.
10. L'appello è infondato e va, dunque, respinto.
11. Dai documenti e dagli atti del giudizio è risultato che:
a) il ricorrente non ha chiesto di poter accedere a una serie indiscriminata o generica di atti, ma ha anzi domandato di poter accedere, nello specifico, alle indagini bancarie relative alla propria posizione e a quella di alcuni membri della propria famiglia, sulla cui base è stato emanato l'accertamento tributario avente ad oggetto la contestazione della sua maggiore capacità reddituale, desunta dalla cessione di quote societarie tra il ricorrente e tali familiari;
b) tale atto è stato gravato dinanzi alla competente Commissione tributaria;
c) per pacifica giurisprudenza, l'inaccessibilità agli atti in questione è temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi -al contrario- esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del provvedimento definitivo di accertamento e che è deputata (come nella specie è avvenuto) alla tutela in giudizio delle proprie situazioni giuridiche soggettive, ritenute lese dal provvedimento impositivo (ex multis, Cons. St., III, 11 ottobre 2017, n. 4724; sul principio della necessità della tutela delle situazioni giuridiche soggettive, anche nei rapporti tra privati, cfr. in particolare Cass. 6 giugno 2013, n. 14336; Cass. 20 settembre 2013, n. 21603; e la più recente Cass. 15 novembre 2016, n. 23263);
d) la normativa che disciplina l'accesso ai dati finanziari non è applicabile nel caso di specie, regolato -invece- dal principio generale dell'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici;
e) i documenti richiesti non necessitano di alcuna attività di elaborazione da parte dell'Agenzia, giacché si tratta di dati (come riscontrato in primo grado in sede istruttoria) disponibili all'interno di una banca dati utilizzata dall'Amministrazione finanziaria, concernenti comunicazioni provenienti dal sistema bancario;
f) in ogni caso, l'Agenzia non ha chiarito le specifiche ragioni per le quali, a suo dire, i dati richiesti necessiterebbero di un'attività di elaborazione o per le quali gli stessi documenti -addirittura- abbisognerebbero di un'attività di creazione o di formazione: in difetto di tale prova, tutte le informazioni risultanti dai documenti inseriti nell'archivio dei rapporti finanziari devono, pertanto, ritenersi pienamente accessibili per la tutela in giudizio delle proprie posizioni giuridiche, tanto più che si tratta di atti e documenti di fatto utilizzati dalla stessa Amministrazione finanziaria per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (Cons. St., IV, 14 maggio 2014, n. 2472).
12. In conclusione, l'appello va respinto.
13. La regolazione delle spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014 e s.m.i., segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 2305/2018, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna l'appellante alla refusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite del presente grado liquidate in complessivi Euro 3.000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, Piazza Capo di Ferro, nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Alessandro Verrico, Consigliere
22-12-2018 15:02
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