Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Tributarista Trapani

Sentenza

Sanzione pecuniaria ex art. 15 l. n. 287/1990 - Sopravvenienza passiva - Configu...
Sanzione pecuniaria ex art. 15 l. n. 287/1990 - Sopravvenienza passiva - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
SEZIONE 5 SENTENZA 7 GIUGNO 2017, N. 14137
In tema di determinazione del reddito di impresa, la sanzione pecuniaria di cui all'art. 15 l. n. 287/1990, in materia di tutela della concorrenza e del mercato, non va considerata sopravvenienza passiva in quanto, da un lato, non è possibile ricollegarla a ricavi ed altri proventi e, dall'altro, non potendo la condotta anticoncorrenziale integrare un fattore produttivo, - essendo non soltanto autonoma ed esterna alla normale vita dell'impresa, ma radicalmente antitetica al suo corretto andamento - l'imputazione della stessa a reddito d'impresa, a titolo appunto di sopravvenienza passiva, neutralizzerebbe la “ratio” punitiva della misura, trasformandola in un risparmio d'imposta. Del resto, anche la Corte di giustizia della UE non ha mancato di rilevare come l'efficacia della sanzione inflitta a garanzia della concorrenza potrebbe essere sensibilmente ridotta dalla sua deducibilità fiscale, che avrebbe l'effetto di compensarne il peso con una diminuzione degli oneri tributari.

Si veda Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18368/2012: in tema di determinazione del reddito di impresa, la sanzione irrogata per la violazione di un divieto da parte di un'impresa non deriva da un'attività connessa al corretto esercizio dell'impresa e non può pertanto qualificarsi come fattore produttivo, trattandosi di condotta non soltanto autonoma ed esterna rispetto alla normale vita della impresa, ma antitetica rispetto al corretto svolgimento di tale attività, ed il computo di essa, nella determinazione del reddito d'impresa, quale sopravvenienza passiva significherebbe neutralizzare interamente la ratio punitiva della penalità, trasformandola in un risparmio d'imposta, cioè in un "premio" per le imprese che abbiano agito in violazione delle norme antitrust; ne consegue, pertanto, che l'entità di tale sanzione non può costituire "costo" deducibile dal reddito imprenditoriale, in quanto la sanzione -che viene determinata in misura variabile, anche se nei limiti del 10% dei ricavi dell'anno precedente- non si collega strettamente né al reddito dell'anno in cui la violazione si è verificata né a quello degli esercizi precedenti, restando estranea al corretto esercizio dell'impresa ed essendo il riferimento (variabile) della sanzione al 10% dei ricavi dell'esercizio precedente soltanto un parametro, riprodotto sulla base della normativa comunitaria, per determinare la misura della sanzione.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza