Principio ne bis in idem – Autotutela avviso accertamento – Impugnazione secondo atto – Esclusione violazione.
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. Staccata di Brescia, Sez. 64, sentenza n.956/2015 del 10 marzo 2015, Presidente: Tizzi,
Massima:
Il principio del ne bis in idem può essere invocato soltanto allorquando la declaratoria di
estinzione del precedente giudizio discenda dall'adozione di un atto che realizza l'istanza del
contribuente, ma non anche nel caso del venir meno dell'atto impugnato per effetto
dell'unilaterale determinazione dell'ufficio. Qualora il giudizio avente ad oggetto il primo atto di
accertamento sia dichiarato estinto esclusivamente in considerazione dell'autotutela dell'Agenzia
delle Entrate, senza disamina della fondatezza delle ragioni di parte del contribuente, non si può
ritenere che sussistano i presupposti per applicare il principio del ne bis in idem. (G.G.)
31-07-2017 17:09
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