L’accertamento induttivo puro, fondato su presunzioni semplici, esclude il ricorso al raddoppio dei termini, perché l’obbligo di denuncia (articolo 331 del Codice penale) sussiste solo in presenza di indizi di reato aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Ctp Parma 412/3/2017
La Ctp ritiene illegittimo il ricorso dell'ufficio al raddoppio dei termini per l'anno 2007: la notizia di reato che innesca il raddoppio può sì derivare da un ragionamento basato su presunzioni, purché queste siano gravi, precise e concordanti, coerentemente con i criteri che presiedono alla valutazione della prova nel processo penale (articolo 192 Codice di procedura penale).
20-08-2017 13:54
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