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Sentenza

In tema d'iva, ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni ...
In tema d'iva, ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall'Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento, per cui non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ultima parte, ma solo quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 21 giugno – 29 novembre 2017, n. 28574
Presidente Bruschetta – Relatore Caiazzo

Fatto e diritto

Rilevato che:
La Casavacanze Vesta s.r.l. propose ricorso avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso del credito iva dell'anno 1997, presentata il 27.5.2004, motivato in base alla decadenza biennale del diritto, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.
La Ctp accolse il ricorso, ritenendo applicabile il termine decennale di prescrizione, tenuto conto che la dichiarazione iva 1998 era stata regolarmente presentata.
L'Agenzia delle entrate propose appello, accolto dalla Ctr argomentando dal predetto art. 21.
La società ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi.
Resiste l'Agenzia con controricorso, eccependo l'infondatezza dei due motivi; la società ha depositato memoria.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Con il primo motivo, la parte ricorrente ha denunziato la violazione e falsa applicazione del suddetto art. 21, comma 2, in quanto la Ctr aveva ritenuto che la restituzione del credito iva fosse stata chiesta dopo la scadenza del termine di decadenza di due anni, di cui alla suddetta norma, con la conseguente estinzione del diritto fatto valere, argomentando che la tempestiva presentazione dell'istanza di rimborso costituiva imprescindibile presupposto per ottenere il rimborso del credito.
Con il secondo motivo, è stata lamentata l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, afferente all'annullamento del provvedimento di diniego con contestuale mancata autorizzazione all'utilizzazione del credito iva, anche in compensazione.
Il primo motivo del ricorso è fondato.
Il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento consolidato secondo cui, in tema d'iva, ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall'Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento, per cui non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ultima parte, ma solo quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass., n. 4559/17; n. 20678/14).
Nel caso concreto, il contribuente richiese, in data 27.5.2004, il rimborso del credito iva, risultante dalla dichiarazione del 1997, sul presupposto di essere incorso in errore per non averlo riportato esattamente nel modello iva 1999.
L'istanza non fu accolta dall'ufficio, per la ritenuta decadenza biennale dal diritto al rimborso, sulla base del citato art. 21; tale opinione è stata recepita dalla Ctr nell'accogliere l'appello dell'Agenzia delle entrate.
Ora, in conformità del richiamato orientamento giurisprudenziale, va ritenuta erronea la decisione della Ctr, in quanto l'istanza del contribuente fu presentata nel 2004, nell'osservanza del termine decennale di prescrizione, in ordine al credito al rimborso iva, relativo alla dichiarazione del 1997.
Il secondo motivo, afferente al vizio motivazionale, è da considerare assorbito dall'accoglimento del primo.
Rilevato che non sono necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, accogliendo il ricorso del contribuente, introduttivo del giudizio, avente ad oggetto il rimborso del credito d'imposta.
Considerato che il suddetto orientamento giurisprudenziale si è consolidato dal 2011, sussistono i presupposti per compensare le spese dei vari gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della lite, compensando le spese dei gradi di merito e di legittimità.
Avv. Antonino Sugamele

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