Divisione ereditaria e conguagli in denaro. Si applica l'aliquota degli atti di divisione.
In tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria (nella specie, per divisione giudiziale) mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro, ove i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione e non l'aliquota degli atti traslativi, atteso che quest'ultima è applicabile, ai sensi dell'articolo 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, soltanto nel caso in cui ad un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccedenza, mentre non rileva che la somma corrisposta a titolo di conguaglio provenga o meno dalla massa ereditaria, in quanto la norma citata non si riferisce alla provenienza dei beni, ma unicamente al loro valore.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 16 novembre 2012 n. 20119
22-09-2017 14:40
Richiedi una Consulenza