Cartella esattoriale per spese di giustizia - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario.
Cartella esattoriale per spese di giustizia - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario.
La cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
In senso conforme, già Cass. Sez. Unite Civili, sentenza n. 3008/2008: ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l. n. 448/2001, i ricorsi avverso gli atti con cui l'amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall'erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudice ordinario. (Nella specie si trattava di una cartella esattoriale in cui la richiesta dell'amministrazione, enunciata con le contraddittorie indicazioni “tasse e imposte dirette”, discendeva dall'esecuzione di una sentenza penale e riguardava il recupero delle spese di giustizia anticipate dallo Stato).
22-04-2017 17:47
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