Accertamento nei confronti di socio accomandante di s.a.s. - Assenza di conti correnti intestati alla società ed al socio accomandatario - Presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 - Applicabilità - Ragioni - Onere prova contraria - Spettanza.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, va affermata la riferibilità alla società in accomandita semplice, in assenza di conti correnti intestati alla stessa o al socio accomandatario, della movimentazione del conto corrente formalmente intestato al socio accomandante, atteso che la mera sussistenza del rapporto societario, pur in assenza di poteri gestori, fa presumere - ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 - che le operazioni siano state compiute nell'interesse della società e gestite economicamente dal socio accomandatario, salvo prova contraria di cui è onerato il contribuente.
In precedenza, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8112/16:In sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600 cit., incombe sulla società contribuente dimostrarne l'estraneità alla propria attività di impresa.
15-11-2017 14:06
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