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Sentenza

Notifica a mezzo del servizio postale - Mancata apposizione della relata di noti...
Notifica a mezzo del servizio postale - Mancata apposizione della relata di notifica sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario - Inesistenza della notifica - Esclusione - Opponibilità da parte del destinatario - Esclusione.
In tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico, sicché, qualora all'atto sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall'art. 3 della legge 890/1982, non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse.

Si segnala un contrasto interpretativo.
- In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 21762/2009: in tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico: pertanto, qualora all'atto sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall'art. 3 della legge 890/1982 non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse.
- In senso difforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 19563/2014: in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, costituendo la relata momento fondamentale del procedimento notificatorio, sia ai sensi del codice di rito che delle norme speciali del processo tributario, la mancata apposizione della stessa sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell'art. 3 della legge 890/1982, ne comporta non l'irregolarità, ma la nullità sanabile con la costituzione del convenuto. (Nella specie, non essendo stata sanata la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello né dalla rinnovazione ex art. 291 Cpc né dalla costituzione del convenuto, la S.C., dichiarata la nullità di tutti gli atti del processo, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata).
Avv. Antonino Sugamele

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