L'accertamento parziale dell'Agenzia delle Entrate è legittimo.-
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 26 gennaio – 10 febbraio 2016, n. 2633
Presidente Piccininni – Relatore Scoditti
Svolgimento del processo
In data 3 febbraio 2006 vennero notificati a C.C. tre avvisi di accertamento per gli anni di imposta 1999, 2000 e 2001 con riprese a tassazione per imposte dirette e IVA sulla base di p.v.c. relativo a frode fiscale compiuta mediante l'emissione di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti. I ricorsi proposti dal contribuente, per violazione degli artt. 41 bis d.p.r. n. 600/1973 e 54 bis d.p.r. n. 633/1972, carenza di motivazione e infondatezza in fatto delle rettifiche, vennero rigettati dalla CTP. L'appello venne accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sulla base della seguente motivazione.
La procedura di accertamento parziale di cui agli 41 bis d.p.r. n. 600/1973 e 54 bis d.p.r. n. 633/1972 "postula il possesso da parte dell'ufficio accertatore di elementi certi da cui desumere errori di calcolo o omissione di elementi reddituali, ai quali sono estranee le ricostruzioni induttive dalle quali trae origine la presunzione ex art. 39 d.p.r. 600/1973...Nel caso, dall'esame degli atti di causa, non si ricava un notevole grado di certezza degli elementi segnalati, ma si è in presenza di indizi non supportati da idonei elementi di prova a conforto. Tale situazione richiedeva quindi da parte dell'Ufficio una ulteriore valutazione degli elementi segnalati, una completa istruttoria, data dalla procedura dell'accertamento ordinario e non già un accertamento parziale, inidoneo come su evidenziato".
Ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 41 bis d.p.r. n. 600/1973 e 54 bis d.p.r. n. 633/1972 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Osserva la ricorrente che nel caso dell'accertamento parziale l'Ufficio può limitarsi a contestare una fattispecie circoscritta di evasione senza consumare il proprio potere di accertamento, sicché l'eventuale assenza di presupposti per l'accertamento parziale si traduce non nell'invalidità di quest'ultimo ma nella preclusione dell'ulteriore azione accertatrice. Aggiunge che caratteristica dell'accertamento parziale è la provenienza esterna delle segnalazioni e la loro immediata utilizzabilità, e non il contenuto proprio degli elementi comunicati all'Ufficio tributario, demandandosi ad un momento successivo un più approfondito accertamento.
Il motivo è fondato. L'accertamento parziale è strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile laddove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza a qualsiasi titolo di attendibili posizione debitorie e non richiedano perciò, in ragione della loro oggettiva consistenza, l'esercizio di una valutazione ulteriore rispetto all'attività che si risolve nel recepire e fare proprio il contenuto della segnalazione (Cass. n. 27323/2014). Questo porta anche a sottolineare, nel confronto con gli altri strumenti accertativi di cui dispone l'amministrazione, che, rispetto all'accertamento che ha luogo nelle forme ordinarie, sia esso analitico o induttivo, l'accertamento parziale, pur potendo fare perno sulle medesime acquisizioni istruttorie che sono talora alla radice del primo, risulta tuttavia qualitativamente diverso, poiché esso si vale, come si è affermato (Cass. n. 13799/14), di una sorta di "automatismo argomentativo" indotto da quelle fonti di conoscenza, per modo che il confezionamento dell'atto risulta possibile sulla base della sola segnalazione, senza che si renda necessario perciò dar corso ad ulteriori attività di approfondimento che sono appannaggio di regola degli accertamenti più complessi. Il presupposto dell'accertamento parziale non è dunque quello del "notevole grado di certezza degli elementi segnalati", come affermato dalla CTR, ma è esclusivamente il dato formale estrinseco che la comunicazione degli elementi a fondamento della pretesa provengano da organi od enti distinti ed esterni dall'Amministrazione finanziaria procedente, indipendentemente dalla maggiore o minore complessità delle indagini che hanno portato alla acquisizione di tali elementi. È stato a questo proposito affermato che in tema di accertamento dell'IVA, l'Ufficio ha facoltà di procedere all'accertamento parziale, previsto dall'art. 54, comma quinto, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, quando ad esso pervenga una segnalazione della Guardia di finanza che fornisca elementi idonei a far ritenere la sussistenza di introiti non dichiarati, non essendo l'utilizzazione di tale strumento subordinata ad una particolare semplicità delle indagini compiute. (Cass. 13 febbraio 2009, n. 3566; 19 ottobre 2007, n. 21941; 12 maggio 2006, n. 11057). La CTR, ponendo a base dell'accertamento parziale il "notevole grado di certezza degli elementi segnalati", ha violato l'indicato principio di diritto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
13-02-2016 10:41
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