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Sentenza

Impugnazione atto di irrogazione sanzioni ai fini iva....
Impugnazione atto di irrogazione sanzioni ai fini iva.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

TERZA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

MONTANARI MARCO - Presidente e Relatore

MAININI ELISABETTA - Giudice

ROMITELLI BRUNO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 249/2015

depositato il 03/04/2015

- avverso CONTESTAZIONE n. (...) IVA-ALTRO 2011

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI REGGIO EMILIA

proposto dal ricorrente:

(///)

difeso da:

(///)



Svolgimento del processo

1 -il sig. (///) ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso atto di irrogazione sanzioni ai fini iva; assume l'Agenzia nell'atto impugnato che il Ricorrente non Le avrebbe comunicato telematicamente i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute da alcuni clienti per prestazioni di servizi fatturate in regime di sospensione d'imposta ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. c, D.P.R. n. 633 del 1972 , in quanto esportatori abituali; il Ricorrente, deduce che:*l'Agenzia aveva chiesto con questionario, in data 4/11/2014, e Le era stata inviata, in data 21/11/2014,,la seguente documentazione: "registri iva anno d'imposta 2011 con liquidazione; libro giornale; libro inventari; registro beni ammortizzabili anno 2011; fatture clienti e fornitori nazionali ed esteri anno d'imposta 2011 in originale; altri costi documentati; bilancio di verifica/prospetto contabile dettagliato anno di imposta 2011; prospetto di raccordo studi di settore - bilan cio di verifica anno d'imposta 2011; libro unico del lavoro anno d'imposta 2011;copia dei versamenti relativi alla liquidazioni d'imposta eseguite nell'anno 2013 e 2014;prospetto di dettaglio delle variazioni fiscali operate in sede di dichiarazione dei redditi; partitario dei conti;, riepiloghi contabili delle carte di credito, tagliandi pos anno d'imposta 2011;estratti conto e ricevute movimenti relative ai rapporti di c/c bancari con annessi estratti conto pos; ogni altro documento, libro, scrittura, documento, anche non obbligatorio, utile alla determinazione del reddito d'impresa e all'effettuazione del controllo fiscale";**l'Agenzia è legittimata a chiedere ex art.32 D.P.R. n. 600 del 1973 "l'esibizione o la trasmissione di atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento e non tutta la documentazione civilistica, contabile, fiscale, del lavoro, bancaria e ogni altro documento aziendale, perché la "rilevanza" attribuita ai documenti richiesti ne distingue alcuni rispetto alla alloro totalità. Richiedere tutta la documentazione civilistica, contabile, fiscale, del lavoro bancaria e ogni altro documento aziendale, equivale ad effettuare una verifica fiscale...Ma se l'Ufficio effettua una verifica fiscale, deve rispettare per il principio di legalità anche le norme che la regolano..." e segnatamente il disposto degli artt. 33 D.P.R. n. 600 del 1973 e 52 D.P.R. n. 633 del 1972, e dell'art 12 L. n. 212 del 2000, c.d. Statuto del Contribuente,cosa che nella fattispecie dedotta in giudizio non sarebbe certo avvenuta; insomma il Ricorrente deduce che l'Agenzia avrebbe, di fatto, svolto una verifica senza il rispetto delle garanzie che la legge prevede a favore del Contribuente;*** le dichiarazioni d'intento sarebbero state ritualmente consegnate ed inviate; chiede,infine, in accoglimento del ricorso l'annullamento dell'atto impugnato; l'Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui dopo avere, in via pregiudiziale, rivendicato il rispetto delle norme procedurali seguite per acquisire la documentazione utilizzata in sede di istruttoria amministrativa, si riporta,sostanzialmente, alle motivazioni dell'atto impugnato; all'udienza dibattimentale le Parti si riportano alle loro deduzioni scritte.



Motivi della decisione

2 - La documentazione richiesta al Ricorrente e da questo prodotta, ha dimensioni talmente ampie da non poter essere "spacciata" come una semplice richiesta di documenti ex art 32 cit, ma si sostanzia, all'evidenza, in una verifica,non eseguita nei locali dell'impresa, ma, "a tavolino",presso quelli dell'Agenzia; ma non per questo le guarentigie,a favore del Contribuente, possono essere minori; devono cioè, a questo tipo di verifica, perché,di fatto, tale è, applicarsi le stesse regole previste per le verifiche presso i locali dell'impresa o della professione e di cui al combinato, disposto dei citt. artt. 33 e 52 (i.e. autorizzazione del capo ufficio, motivi della verifica, redazione dei p.v.c. giornaliero e finale,...) e 12 (i.e. ragioni della verifica, termine dalla sottoscrizione del p.v.c. per le osservazioni,..1.);regole che nella fattispecie 1 "In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni dedotta in giudizio non sono state affatto seguite; va sottolineato,infatti, rifacendosi a quanto acutamente osservato dalla dottrina come, sia proprio nelle verifiche "a tavolino" che più sussiste l'esigenza di un contraddittorio col soggetto sottoposto a verifica; negli accessi e ispezioni presso la sede del contribuente vi è infatti una interlocuzione molto stretta con quest'ultimo, sancita anche dalla redazione dei verbali giornalieri delle operazioni compiute dai verificatori, delle domande fatte e delle risposte ricevute; al contrario, nei controlli "a tavolino" il contribuente potrebbe trovarsi a ricevere un accertamento esecutivo per tutta risposta di una produzione documentale o della risposta a un questionario, senza aver potuto mai interloquire con l'Ufficio finanziario e prospettare le proprie ragioni nei confronti dell'ipotesi accusatoria, che sarà conosciuta per la prima volta soltanto a seguito di un atto già esecutivo, suscettibile di cristallizzarsi,se non impugnato entro uno stretto termine di decadenza; in conclusione, le doglianze del Ricorrente in ordine alla illegittimità della procedura istruttoria seguita dall'Agenzia sono fondate, con conseguente illegittimità e nullità dell'atto impugnato;le spese di giudizio,stante l'altalenante giurisprudenza in ordine al principio di diritto enunciato, vanno compensate.



P.Q.M.

La Commissione in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato atto; spese di giudizio compensate.

Reggio Emilia il 13 ottobre 2015.
Avv. Antonino Sugamele

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