Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/1992 - Presupposti - Fattispecie.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/1992, è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), del Dpr 917/1986, cui il citato art. 7 rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto l'esenzione ad una scuola paritaria di ispirazione religiosa, i cui utenti pagavano un corrispettivo, attribuendo erroneamente rilievo alla circostanza che l'attività fosse in perdita).
In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 4502/2012: in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione prevista dall'art. 7, comma primo, lett. i), del D.Lgs. 504/1992, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), del Dpr 917/1986, cui il citato art. 7 rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo deve essere accertata in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in relazione all'attività di gestione da parte dell'INPDAP di immobile di proprietà adibito a casa di soggiorno per anziani, ex-dipendenti pubblici, e loro congiunti, che, pur essendovi un diretto utilizzo dell'immobile da parte dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di carattere previdenziale e assistenziale, fosse comunque necessario accertare in concreto l'esclusione del carattere commerciale dell'attività, verificando che la retta, pagata dagli ospiti della struttura, non costituisse un contributo inidoneo a coprire, per una parte significativa, i costi effettivi di gestione).
09-04-2016 09:58
Richiedi una Consulenza