Immobile di lusso e agevolazione prima casa: è rilevante il momento dell’acquisto.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 8 – 28 giugno 2016, n. 13312
Presidente Chindemi – Relatore Botta
Svolgimento del processo
La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di liquidazione ai fini IVA con il quale l'Ufficio recuperava l'imposta dovuta a seguito della revoca delle agevolazioni "prima casa" in quanto l'abitazione di cui si tratta è collocata in area destinata a "ville con giardino" dal Piano Regolatore Generale: la contribuente opponeva che la destinazione di PRG era successiva alla costruzione dell'immobile in questione e, quindi, irrilevante.
La Commissione adita accoglieva il ricorso, affermando l'inapplicabilità "retroattiva" del regolamento urbanistico e la necessità di far riferimento al tempo della costruzione (e non a quello dell'acquisto) e alla singole caratteristiche di lusso previste nel d. m. 2 agosto 1969 se riscontrabili nel caso. La decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, che andava di contrario avviso a quello espresso dal giudice di prime cure.
Avverso tale sentenza, la contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. L'Ufficio resiste con controricorso.
Motivazione
1. I due motivi di ricorso possono essere valutati congiuntamente essendo entrambi intesi ad una medesima censura, sia pur sotto differenti profili (violazione di legge e vizio di motivazione): avrebbe errato la sentenza impugnata nel ritenere sufficiente, per determinare l'attribuibilità all'immobile di caratteristiche di lusso, che la previsione urbanista di area destinata a "ville con giardino" esistesse al tempo dell'acquisto, pur se la stessa non avesse preceduto il tempo della costruzione.
2. Il ricorso non è fondato sulla base delle seguenti considerazioni.
3. Questa Corte ha avuto modo di affermare che: «In tema di benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, l'immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a "ville con giardino" deve essere ritenuto abitazione di lusso, ai sensi dell'art. 1 del d.m. Lavori pubblici 2 agosto 1969, indipendentemente da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche costruttive, rilevando non già le caratteristiche di lusso intrinseche all'edificio qualificato come "villa", bensì la collocazione urbanistica, la quale costituisce indice di particolare prestigio, e risulta, quindi, caratteristica idonea, di per sé, a qualificare l'immobile come "di lusso"» (Cass. n. 2755 del 2012).
4. La sentenza impugnata fa coerente applicazione del suddetto principio e supporta la propria decisione con adeguata motivazione facendo riferimento specifico alle pronunce di questa Corte relative alla riconosciuta rilevanza del tempo dell'acquisto, e non di quello di costruzione, per la determinazione delle caratteristiche di lusso di un'abitazione. Un indirizzo al quale il Collegio intende dare continuità, pur essendo consapevole dell'esistenza di un precedente difforme, costituito dall'ordinanza della Sesta sezione civile n. 3080 del 2014, che in fattispecie analoga ha ritenuto doversi far riferimento al tempo della costruzione, costruendo tuttavia un'equazione tra collocazione urbanistica e caratteristiche tipologiche della costruzione che sembra in verità estranea al sistema normativo quale esso emerge dalla ricordata pronuncia n. 2755 del 2012.
5. Il Collegio intende, quindi, confermare quanto affermato dalla sentenza n. 5691 del 2014, con la quale questa Corte, intendendo dare continuità all'orientamento espresso dalla sentenza n. 13064 del 2006, ha stabilito che «l'art. 10 del citato D.M. (2 agosto 1969), secondo cui "alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al D.M. 4 dicembre 1961", non ha una funzione di separazione cronologica, nella definizione legislativa, di due diverse specie di "abitazioni non di lusso", ma è volta a regolare, in via transitoria, l'unica fattispecie in essa prevista, relativa alle sole abitazioni o in corso di costruzione all'entrata in vigore del decreto, o costruite successivamente, ma "in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore", in quanto, solo tali costruzioni potevano essere destinatarie dei benefici fiscali previsti dalle leggi a quei momento vigenti».
5.1. Quindi la Corte, evidenziato che la ricordata disposizione ha esaurito la sua funzione, ha ribadito «il principio secondo il quale, al fine di stabilire la spettanza o meno dell'agevolazione de qua, occorre fare riferimento alla nozione di abitazione "non di lusso" vigente al momento dell'acquisto, e non a quello della costruzione», principio che «risponde ad evidenti criteri di ragionevolezza e di equità contributiva» (v. Cass. n. 10196 del 2016).
6. Nell'ipotesi che è oggetto specifico della controversia in esame è evidente il risultato sperequativo che si realizzerebbe ove a due unità immobiliari - entrambe collocate in area urbanistica destinata a "ville con giardino" secondo le previsioni di piano - si attribuissero le caratteristiche di lusso solo a quella che sia stata costruita dopo l'approvazione dello strumento urbanistica, e non anche a quella già costruita in precedenza ma insistente sulla stessa zona, pur godendo entrambe dei medesimi vantaggi di "arricchimento" per "accrescimento di valore" derivanti dalla collocazione delle stesse in "zona di pregio". Tanto più che la (sola) collocazione di zona (e non anche specifiche caratteristiche costruttive) è secondo la norma la ragione dell'inclusione dell'abitazione tra quelle classificabili "di lusso".
7. Pertanto il ricorso deve essere respinto. La particolarità della vicenda e le alterne vicende che l'hanno caratterizzata giustificano la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
la Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
09-07-2016 15:21
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